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Sentenza

Sentenza n. 744/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 3049/2023 pronunciata dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 4.7.2023.

Giustizia amministrativa202501973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, mediante pagamento, della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore procedurale)

Prevale il privato

La controversia

Il fallimento ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Salerno, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a pagare al consorzio e al fallimento la somma di euro 30.626,94, oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino all’effettivo soddisfo. Il ricorrente ha dedotto l’avvenuta notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il mancato pagamento e l’autorizzazione del giudice fallimentare a promuovere il giudizio di ottemperanza. Ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza civile, la rituale notificazione del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e la persistente mancata esecuzione mediante pagamento. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di corrispondere al fallimento, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, euro 30.626,94 oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo. Ha inoltre riconosciuto le spese di consulenza tecnica d’ufficio liquidate dal giudice civile nella loro totalità, avendone il fallimento dimostrato l’integrale pagamento. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, autorizzandolo a delegare un funzionario e attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa e il reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali non adempiute.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell’ottemperanza.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    Determina gli interessi dovuti sulle somme riconosciute dal titolo giudiziale, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture fino all’effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato che condanna un’amministrazione al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine fissato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta.
  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando siano documentati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le operazioni contabili e amministrative necessarie al pagamento, comprese l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione della spesa, le modifiche di bilancio e il reperimento materiale delle somme.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione soccombente o del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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