Sentenza n. 1910/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3314/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, l'importo complessivo di euro 1.500,00 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Sono state chieste anche la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito resistendo. Il TAR ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, recava una formula generica riferita al riconoscimento del diritto alla Carta docenti e non indicava né il giudice amministrativo adito né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. Il ricorrente non era presente in camera di consiglio. Il ricorso è stato quindi esaminato sotto il profilo dell'ammissibilità della procura speciale richiesta per il processo amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito l'inottemperanza del Ministero. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a. richieda una procura speciale idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura generica può beneficiare dell'assorbimento della specialità quando sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, in virtù dell'unitarietà documentale; tale eccezione non opera, invece, per una procura redatta su foglio analogico separato e successivamente trasmessa in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, se la procura non contiene autonomamente elementi sufficienti a identificare la controversia. Il TAR ha inoltre escluso che la procura potesse considerarsi validamente apposta in calce ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021: tale disposizione disciplina la modalità telematica di collegamento documentale e l'autenticazione della sottoscrizione, ma non elimina la necessità che la procura separata individui in modo esaustivo l'oggetto del mandato. La procura speciale deve inoltre preesistere, o essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ricorrendo un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: l'Adunanza plenaria n. 11/2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli orientamenti già esistenti, che la parte avrebbe potuto seguire in via prudenziale. Il TAR ha ritenuto non necessaria l'ordinanza di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente era assente alla camera di consiglio e tale assenza è stata considerata rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il ricorrente aveva chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio con pronuncia di inammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo del giudice di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; secondo il TAR, non è necessario un ulteriore avviso quando il difensore, presente o convocato, non partecipi alla camera di consiglio e rinunci implicitamente a interloquire.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve consentire l'identificazione dell'oggetto della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso è proposto.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola consente di considerare telematicamente congiunta la procura separata al ricorso, ma non esonera la procura dal contenere elementi autonomamente sufficienti a individuare la specifica controversia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina speciale del processo amministrativo sulla necessaria preesistenza della procura speciale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione dei vizi della rappresentanza processuale non opera quando la procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, mancava al momento della proposizione.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini è eccezionale e richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando la parte abbia scelto, tra orientamenti già esistenti, quello meno prudente.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della pretesa sostanziale riconosciuta dal giudicato del Tribunale di Milano.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per evidenziare che nel processo amministrativo il patrocinio tecnico è, in via generale, obbligatorio e impone una specifica cura nella predisposizione della procura.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve indicare elementi idonei a individuare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una formula meramente generica non soddisfa tale requisito quando la procura sia redatta su documento separato dal ricorso.
- La procura generica può considerarsi speciale per incorporazione soltanto quando sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, in un contesto documentale unitario; la mera trasmissione o il deposito telematico di una copia informatica di una procura cartacea separata non determina, da solo, l'assorbimento del requisito di specialità.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La mancanza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso amministrativo determina l'inammissibilità e non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile per la carenza o genericità della procura speciale quando, al momento della proposizione del ricorso, esistessero orientamenti interpretativi utilizzabili dalla parte e la scelta processuale meno prudente fosse evitabile.
- Quando una questione rilevata d'ufficio viene sollevata in camera di consiglio e il difensore della parte non vi partecipa, il giudice non è tenuto a concedere il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza può essere valutata come rinuncia implicita al contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →