Sentenza n. 3563/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7620/2023, depositata e resa pubblica il 15.12.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9378/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 11.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 ottobre 2025 e il relativo passaggio in giudicato era attestato dalla cancelleria l'11 novembre 2025. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, al pagamento del dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta, oltre alle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando che l'azione di ottemperanza era ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che erano rispettati i termini processuali e che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata. Ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora sia decorso il termine temporale fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrà erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di obbligazione fungibile e l'inerzia amministrativa non può ricadere sulla beneficiaria. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale competente, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono stati ritenuti ostativi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; l'assenza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che accerti un obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporre un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando il beneficio abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato recante un obbligo pecuniario della pubblica amministrazione; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La concessione dell'astreinte nell'ambito del giudizio di ottemperanza non è automatica, potendo essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete e del tempo trascorso dal passaggio in giudicato, la misura non risulti equa.
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