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Ordinanza

Ordinanza n. 767/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'Autorizzazione Temporanea all'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche prot. GE/2026/0016839 del 23 marzo 2026, nonché tutti gli atti presupposti e connessi, ivi compresi: - il Parere Tecnico di ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza, sottoscritto digitalmente il 3.2.2026, avente a oggetto la Valutazione previsionale di impatto acustico Bar della Piazza, richiamata nell'autorizzazione impugnata (all. 18); - la Valutazione di Impatto Acustico redatta da Silentium S.r.l. in data 21.11.2025 prot. Comune di Lissone n. 70921 del 09.12.2025 (all. _16); - la richiesta di occupazione di suolo pubblico prot. GE/2025/0053373 del 21.09.2025 presentata al Comune di Lissone dalla sig.ra Sofia Stella Zatta (all. 15). - in via accessoria, condannare il Comune di Lissone al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, con riserva di quantificarne l'esatto ammontare in corso di causa e sin d'ora nella misura corrispondente ai costi sostenuti per la relazione tecnica di parte, come specificato in narrativa; - con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Giustizia amministrativa202601913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione temporanea all’occupazione di spazi e aree pubbliche per tavolini e sedie di un esercizio commerciale, unitamente agli atti presupposti, inclusi i pareri e le valutazioni di impatto acustico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’autorizzazione temporanea rilasciata dal Comune di Lissone per l’occupazione di suolo pubblico connessa a un bar, chiedendone in via cautelare la sospensione e, in via accessoria, il risarcimento dei danni, quantificati almeno nei costi sostenuti per una relazione tecnica di parte. Sono stati contestati anche il parere tecnico di ARPA Lombardia, la valutazione previsionale di impatto acustico e la richiesta di occupazione presentata dalla titolare dell’esercizio. Dal testo emergono censure riferite all’attendibilità delle misurazioni acustiche, all’incidenza dell’occupazione su una servitù di passaggio pubblico, all’effetto impeditivo del posizionamento di tavolini e sedie e al richiamo a precedenti contenziosi relativi all’attività.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Rilevato il fumus in una valutazione sommaria, il Collegio ha escluso evidenti elementi di fondatezza: la controinteressata ha documentato che le misurazioni acustiche erano state effettuate con un fonometro dotato di certificato di taratura efficace; la servitù di passaggio pubblico non è stata ritenuta, di per sé, incompatibile con il rilascio dell’autorizzazione di occupazione; il ricorrente non ha provato che tavolini e sedie impedissero il passaggio; i precedenti contenziosi riguardavano un numero di tavolini significativamente maggiore. È stato inoltre escluso, allo stato, il periculum in mora, poiché l’orario dell’esercizio, dalle 7.30 alle 20.00, e l’esito delle verifiche svolte nell’appartamento sovrastante a seguito dei chiarimenti richiesti da ARPA non evidenziavano pregiudizi gravi e irreparabili alla salute o al riposo. Il TAR ha riservato eventuali approfondimenti istruttori alla fase di merito e ha compensato le spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata mediante il sommario esame proprio della fase cautelare, considerando sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti in misura sufficiente a giustificare la sospensione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un’autorizzazione amministrativa può essere negata quando, a un primo esame sommario, non emergano evidenti elementi di fondatezza delle censure e non sia dimostrata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
  • L’esistenza di una servitù di passaggio pubblico non è, di per sé, incompatibile con un’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico; occorre dimostrare concretamente che l’occupazione autorizzata impedisca o ostacoli il passaggio.
  • La contestazione dell’impatto acustico non evidenzia un fumus sufficiente quando l’amministrazione o il controinteressato documentino che le misurazioni sono state eseguite mediante strumentazione munita di certificato di taratura efficace.
  • Per dimostrare il periculum cautelare con riferimento alla salute o al riposo non è sufficiente allegare genericamente il disturbo: occorre indicare e documentare un pregiudizio grave e irreparabile, valutato anche in relazione agli orari dell’attività e agli esiti delle verifiche tecniche effettuate.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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