Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19634/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011 avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revocazione della confisca dell'immobile di sua proprietà in Palermo (via Sciuti 56). Ha dedotto come "prova nuova" una sentenza civile del Tribunale di Palermo che aveva accertato la simulazione dell'atto di compravendita (sostanzialmente qualificata come donazione simulata) e ne aveva annullato un atto per difetto di forma, sostenendo che ciò dimostrerebbe che l'acquisto non era avvenuto con proventi illeciti ma per donazione da parte dei fratelli. Denunciava quindi violazione di legge nella valutazione della proprietà effettiva e nella qualificazione di intestazione fittizia basata sul fatto di essere moglie del proposto Natale Abbate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è un rimedio straordinario utilizzabile solo quando vi sia una "prova nuova" idonea a escludere in origine i presupposti della misura di prevenzione. La sentenza civile indicata dalla ricorrente è stata ritenuta non "nuova" perché già esaminata nel giudizio di prevenzione e superata; inoltre la difesa aveva sostenuto posizioni contraddittorie (sia la lecita disponibilità dei fondi sia la natura di donazione simulata) e la pronuncia civile non definitiva e parziale (riguardante uno solo dei tre atti di trasferimento) non poteva essere decisiva. Per tali ragioni il giudizio avrebbe richiesto una rinnovata valutazione dei fatti già ampiamente esaminati, non consentita dall'istituto di revocazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28, comma 1, lett. a)

    art. 28, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011

    L'art. 28 disciplina la revocazione della misura di prevenzione patrimoniale: può essere accolta solo su basi di "prova nuova" che escludano originariamente i presupposti della confisca. La Corte interpreta tale rimedio come eccezionale e non destinato a riaprire valutazioni di fatto già svolte salvo casi tassativi di prova sopravvenuta o incolpevolmente scoperta.

  • codice di procedura penale, art. 616

    L'art. 616 c.p.p. consente la condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione d'inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma per le spese processuali della ricorrente.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000 (richiamata)

    Richiamata per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di profili di colpa nella causa di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (Sez. U., n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca; Sez. 5, n. 18000 del 14/2/2024, Cesarano)

    Sez. U. n. 43668/2022; Sez. 5 n. 18000 del 14/2/2024

    La giurisprudenza di legittimità ha esteso il concetto di "prova nuova" anche alla prova preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definizione del procedimento; tuttavia resta esclusa la prova che era deducibile nel procedimento di prevenzione ma non dedotta senza giustificato impedimento. Inoltre è ribadito che la revocazione non può essere strumento per rimettere in discussione fatti già valutati.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 è un rimedio straordinario: per essere accolta è necessario dimostrare l'esistenza di una "prova nuova" che effettivamente escluda i presupposti originari della misura di prevenzione.
  • Non costituiscono "prove nuove" quegli elementi che sono già stati esaminati nel procedimento di prevenzione o che erano deducibili con diligenza nell'ambito di quel procedimento; solo prove sopravvenute o scoperte incolpevolmente possono aprire la revocazione.
  • Una sentenza civile non definitiva o che riguarda solo parte degli atti di trasferimento non ha, di regola, valore decisivo per rimuovere una confisca di prevenzione; serve un accertamento definitivo e completo che riguarda l'intera catena dei trasferimenti contestati.
  • Argomentazioni difensive contraddittorie (ad es. sostenere contemporaneamente l'utilizzo di fondi leciti e la simulazione dell'atto) indeboliscono la tesi di prova nuova e possono giustificare il rigetto della revocazione.
  • Chi intende proporre revocazione deve documentare perché l'elemento che invoca non poteva essere tempestivamente dedotto (forza maggiore o cause analoghe) e deve mirare a dimostrare, con elementi nuovi e decisivi, l'assenza originaria dei presupposti della misura.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o non sufficientemente specifici possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e, in presenza di colpa, sanzioni pecuniarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.