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Sentenza

Sentenza n. 654/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento - della DGC del 5.11.2021, n. 707, ad oggetto «Occupazione suolo pubblico per attività commerciali in aree sottoposte a tutela – Approvazione progettazione unitaria di via Roberto da Bari», pubblicata l’8.11.2021, nei limiti degli interessi dei ricorrenti; - il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari del 22.9.2021, prot. n. 0241189/2021, ad oggetto «Progetto unitario per occupazione suolo pubblico, da eseguirsi mediante elementi di arredo urbano lungo la via Roberto da Bari, isolati tra corso Vittorio Emanuele e via Niccolò Piccinni e tra via Nicolai e via Dante Alighieri. Autorizzazione ex art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 2, del Regolamento delle Occupazione di Suolo Pubblico», nella parte riguardante il tratto di via Roberto da Bari compreso tra via Domenico Nicolai e via Dante Alighieri; - della DGC del 21.3.2019, n. 242, ad oggetto «Occupazione suolo pubblico per attività commerciali in aree sottoposte a tutela. Approvazione schema di protocollo d’intesa ed individuazione regime transitorio»; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, preordinato, ovvero conseguente.

Giustizia amministrativa202200177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Giunta comunale che approva la progettazione unitaria per l'occupazione del suolo pubblico in via Roberto da Bari, parere autorizzatorio della Soprintendenza e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, titolari di esercizi commerciali e di concessioni per dehors in un tratto pedonalizzato di via Roberto da Bari, hanno impugnato la progettazione unitaria comunale, il parere della Soprintendenza e la delibera presupposta sul regime delle occupazioni in aree sottoposte a tutela. Hanno dedotto, in sintesi, incompetenza della Giunta comunale, violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 42/2004, dell'art. 34-bis del regolamento comunale sulle occupazioni di suolo pubblico, dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000 e dello Statuto comunale, violazione degli atti comunali presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione del contraddittorio, illegittimità derivata, disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza. Contestavano inoltre la necessità dell'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e le scelte tecniche relative alla delimitazione delle fasce di occupazione, alla tutela del passaggio pedonale, al transito dei mezzi di soccorso, alle rastrelliere e alle caratteristiche degli arredi, nonché la disciplina transitoria per l'adeguamento delle concessioni in corso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l'incompetenza della Giunta, rilevando che l'art. 34-bis, comma 4, del regolamento comunale attribuisce espressamente a tale organo l'approvazione della progettazione unitaria e la determinazione delle modalità e della perimetrazione delle occupazioni, in coerenza con l'art. 42, comma 2, lett. a), del d.lgs. 267/2000. Ha qualificato la delibera impugnata come atto amministrativo generale, rivolto alla generalità degli operatori economici potenzialmente interessati, escludendo quindi l'applicazione degli obblighi di partecipazione procedimentale ai sensi dell'art. 13 della l. 241/1990; ha comunque rilevato l'esistenza di un confronto partecipativo informale con gli operatori. Ha ritenuto legittima l'acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza, poiché le occupazioni non rientravano nelle tipologie semplici e di limitato impatto visivo esenti dall'autorizzazione e non risultava rispettata la rimovibilità giornaliera delle installazioni. La progettazione unitaria era inoltre giustificata dal recupero della pavimentazione storica e dalla necessità di individuare arredi compatibili con il contesto storico-architettonico. Le contestazioni sulle fasce di occupazione e sulle altre modalità progettuali sono state ritenute dirette al merito di scelte tecnico-discrezionali, non sindacabili in assenza di manifesta irragionevolezza o altri vizi estrinseci. È stata respinta anche la censura sulla disciplina transitoria, poiché il regolamento prevedeva un periodo di 18 mesi decorrente dall'approvazione definitiva della progettazione unitaria, idoneo a consentire il graduale adeguamento delle concessioni. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 1.500 per il Comune e in euro 1.500 per la Soprintendenza, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004

    L'autorizzazione della Soprintendenza è necessaria per interventi e installazioni che, nel contesto tutelato, non rientrino nelle tipologie semplici, di limitato impatto visivo e giornalmente rimovibili.

  • art. 52 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale parametro della disciplina delle occupazioni in aree di rilevanza storico-culturale, senza una distinta interpretazione ulteriore nel decisum.

  • art. 34-bis, commi 2, 4 e 5, Regolamento comunale sulle occupazioni di suolo pubblico

    Il comma 2 giustifica la progettazione unitaria per individuare arredi compatibili con il contesto storico-architettonico; il comma 4 attribuisce alla Giunta l'approvazione della progettazione e la definizione delle modalità e della perimetrazione delle occupazioni; il comma 5 disciplina un periodo transitorio di 18 mesi decorrente dall'approvazione definitiva.

  • art. 42, comma 2, lett. a), d.lgs. 267/2000

    La disciplina regolamentare che attribuisce alla Giunta l'approvazione della progettazione unitaria è stata ritenuta compatibile con la competenza consiliare prevista dalla norma.

  • art. 13 l. 241/1990

    Le disposizioni sulla partecipazione procedimentale non si applicano agli atti amministrativi generali, oltre che agli atti normativi e di pianificazione e programmazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non opera per l'adozione dell'atto amministrativo generale oggetto di causa, in virtù dell'esclusione prevista dall'art. 13 della stessa legge.

Massime di principio

  • La competenza attribuita da un regolamento comunale alla Giunta per approvare una progettazione unitaria relativa alle modalità e alla perimetrazione delle occupazioni di suolo pubblico è legittima quando risulta compatibile con il riparto di competenze delineato dall'art. 42 del d.lgs. 267/2000.
  • Una delibera comunale che disciplina in via generale le modalità di occupazione di un'area pubblica, rivolgendosi a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati e non attribuendo un diritto individuale permanente all'uso dell'area, costituisce atto amministrativo generale; per la sua adozione non trova applicazione l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento previsto dall'art. 7 della l. 241/1990, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
  • L'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. 42/2004 è necessaria per installazioni su aree sottoposte a tutela quando esse non siano riconducibili a tipologie semplici, non abbiano impatto visivo significativo e non siano giornalmente rimovibili.
  • Le contestazioni degli operatori economici sulle modalità concrete di una progettazione unitaria, relative alla distribuzione delle fasce di occupazione, agli spazi di passaggio e alle caratteristiche degli arredi, attengono a valutazioni tecnico-discrezionali e non possono condurre all'annullamento dell'atto in assenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o altro vizio estrinseco.
  • Una disciplina regolamentare che preveda un periodo transitorio decorrente dall'approvazione definitiva della progettazione unitaria, finalizzato a riallineare le scadenze dei titoli autorizzativi e a consentire il graduale adeguamento delle occupazioni esistenti, non è irragionevole per il solo fatto di modificare il precedente assetto delle concessioni.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaIncompetenzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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