Cassazione Penale, Sentenza n. 15729/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., deducendo un contrasto tra giudicati irrevocabili (sentenze n. 415/2018 e n. 1529/2024) rispetto alla non sussistenza del reato ai sensi dell'art. 74 del DPR/Dlgs. 309/90 relativamente allo stesso sodalizio criminale per cui era stato condannato con sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Lecce n. 1070/15 (rito abbreviato). Sostiene che la Corte di appello di Potenza abbia dichiarato inammissibile l'istanza senza valutare (o valutando in modo insufficiente) la sentenza n. 1529/2024 e che, contrariamente a quanto sostenuto, la differenza di rito (abbreviato vs ordinario) non giustificherebbe l'assenza di contrasto perché la sentenza di assoluzione avrebbe invece negato la struttura ontologica del reato associativo condiviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) vizio procedurale formale: l'atto di procura prodotto dal difensore non era qualificabile come procura speciale per la proposta dell'istanza di revisione, e l'art. 571, comma 3, c.p.p. richiede titolo idoneo (carattere personale della richiesta di revisione), con conseguente inammissibilità; (2) in via subordinata, merito non sostenibile: il presunto contrasto tra giudicati non è stato provato nella misura richiesta dall'art. 630 c.p.p., poiché la giurisprudenza e la Corte richiedono un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni, non una mera divergenza valutativa dovuta a riti diversi o a diversa valutazione probatoria. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza n. 415/2018 non escludeva tutte le condotte ma, pur assolvendo alcuni imputati, riconosceva altri fatti riferibili a diversa compagine criminale, il che ha consentito di escludere il contrasto tra i giudicati. Conseguenze pratiche: dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, non rilevando colpa grave, liquidazione equitativa di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende (con richiamo alla sentenza Corte cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.
La norma richiede che la revisione sia fondata su una inconciliabilità oggettiva tra sentenze irrevocabili, ossia incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni; non è sufficiente una diversa valutazione probatoria o la diversità del rito.
art. 74 DPR/Dlgs. 309/90
art. 74 del DPR 309/90 (norma sugli illeciti in materia di stupefacenti)
Reato contestato all'imputato; la discussione verte sulla sussistenza del sodalizio criminoso previsto dalla norma e sull'identità o meno dei fatti storici accertati dalle diverse sentenze.
art. 571, comma 3, c.p.p.
art. 571, comma 3, c.p.p.
Stabilisce le regole sulla rappresentanza e sulle impugnazioni in materia penale; la Corte ha interpretato che, in tema di revisione, l'istanza proposta da difensore privo di procura speciale è inammissibile per il carattere personale della richiesta.
art. 613 c.p.p. (modifiche legge 23 giugno 2017, n. 103)
modifiche all'art. 613 c.p.p. introdotte dalla legge n. 103/2017
Richiamata in motivazione per chiarire che le modifiche mirano ad assicurare adeguata professionalità nel giudizio di legittimità, senza alterare il principio della personalità della richiesta di revisione.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e alla liquidazione equitativa a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per la revisione ex art. 630 c.p.p. è necessario dimostrare un'oggettiva incompatibilità fra i fatti storici accertati da sentenze irrevocabili; divergenze valutative o differenze derivanti dal rito non sono automaticamente fonti di revisione.
- L'istanza di revisione ha carattere assolutamente personale: se proposta tramite difensore è richiesta una procura speciale espressa; la mancanza di tale titolo rende l'istanza inammissibile.
- Quando si invoca il contrasto fra giudicati, il ricorrente deve indicare chiaramente quali fatti risultano incompatibili e spiegare in che modo la sentenza richiamata sia decisiva rispetto al giudicato da rivedere; argomentazioni generiche o riferimenti non specificati sono insufficienti.
- La diversa formula del processo (rito abbreviato vs rito ordinario) può giustificare esiti diversi per ragioni probatorie senza che ciò integri automaticamente un contrasto fra giudicati: il criterio applicato dalla Corte deve essere esaminato per valutare l'eventuale incompatibilità fattuale.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle Ammende; l'assenza di dolo o colpa grave può comunque non escludere una somma equitativa a titolo di ammenda.
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