Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25873/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca, assumendosi creditrice di una società e titolare di una fideiussione omnibus prestata da una persona fisica, aveva agito per far dichiarare inefficace, ex art. 2901 c.c., l'atto pubblico di costituzione di ipoteca volontaria compiuto dal garante in favore di un terzo. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello aveva accolto il gravame della banca, dichiarando l'inefficacia dell'ipoteca nei confronti della creditrice e di altri soggetti subentrati o intervenuti nel rapporto. Il garante proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazioni processuali sulla notificazione del giudizio di merito al litisconsorte necessario, sostenendo che la notifica al portiere fosse invalida per mancata verifica della residenza del destinatario e per difetto di attestazione delle ricerche delle persone abilitate a ricevere l'atto; il secondo censurava la decisione sulla revocatoria, sostenendo che la costituzione di ipoteca non dovesse essere qualificata come atto a titolo gratuito e che la corte territoriale avesse omesso di considerare il collegamento negoziale tra l'atto e il credito garantito. La controricorrente cessionaria del credito propose anche ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero nella mera riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito, senza un confronto critico con le rationes decidendi della sentenza impugnata, così integrando un "non motivo" ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha inoltre rilevato la mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e, quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha osservato che esso era dedotto in modo assertivo e generico, non secondo i criteri dell'omesso esame di un fatto storico decisivo fissati dalle Sezioni Unite. Conseguentemente è rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore delle controricorrenti, con distrazione per una di esse, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma sulla revocatoria ordinaria richiamata per l'azione proposta dalla banca contro l'atto di costituzione di ipoteca volontaria; la corte di merito l'aveva applicata dichiarando l'inefficacia dell'atto nei confronti dei creditori

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la notifica al portiere al litisconsorte necessario; la Cassazione non entra nel merito della validità, ma censura la doglianza come non specificamente argomentata

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel primo motivo unitamente ad altre norme processuali

  • art. 102 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel primo motivo in relazione al litisconsorzio necessario

  • art. 160 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla nullità della notificazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del primo motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta una mera riproposizione di doglianze di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il secondo motivo; la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di elementi istruttori o di valutazioni giuridiche

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare che un ricorso che non si confronti con le rationes decidendi e si limiti a ripetere tesi già respinte integra un "non motivo" inammissibile

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo richiama per ribadire l'onere di indicare specificamente nel ricorso gli atti e documenti su cui esso si fonda

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per l'intervento in appello del cessionario del credito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato

  • Cass., Sez. U., n. 8053/2014

    richiamata per il principio secondo cui l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo e non singoli elementi istruttori

  • Cass., Sez. U., n. 8950/2022

    richiamata in relazione alla funzione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e al superamento di letture meramente formalistiche

  • Cass., Sez. U., n. 30754/2018

    richiamata per il principio secondo cui l'onere di specifica indicazione degli atti serve a presentare in modo chiaro la vicenda processuale

  • Cass. n. 22478/2018

    richiamata per il principio del "non motivo" quando il ricorso si limita a riproporre tesi già disattese

  • Cass. n. 17330/2015

    richiamata per affermare la necessità di un confronto analitico tra sentenza impugnata e censure formulate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le difese già svolte nei gradi di merito: occorre una critica specifica e argomentata delle rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile perché si risolve in un "non motivo".
  • L'onere di specificazione imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. richiede l'indicazione precisa degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di consentire alla Corte il controllo sulla censura senza ricerche integrative negli atti di causa.
  • Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omissione di un fatto storico principale o secondario decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori né una diversa ricostruzione giuridica dei fatti.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetti originari di specificità e di autosufficienza, resta assorbito l'eventuale ricorso incidentale condizionato.
  • In tema di revocatoria ordinaria, la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito e la conseguente disciplina della scientia damni rilevano sul piano sostanziale, ma la loro censura in cassazione deve essere veicolata con motivi effettivamente critici e specifici, non con la mera reiterazione della tesi difensiva già respinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.