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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17135/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio promosso dagli acquirenti di immobili realizzati dal costruttore per ottenere la garanzia per vizi dell'opera ex artt. 1667 e 1668 c.c., conclusosi con accertamento che i solai interpiano della palazzina non rispettavano i requisiti acustici passivi di legge. Il costruttore, condannato a tenere indenni gli acquirenti per due terzi dei danni, ha poi agito nei confronti del progettista e del direttore dei lavori sostenendo che i vizi fossero imputabili alla loro condotta professionale, per aver consentito la posa in opera di solai inidonei all'isolamento acustico. In primo grado la domanda è stata accolta, mentre la Corte d'appello l'ha rigettata. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio e vizio di ultrapetizione per avere la Corte d'appello esaminato d'ufficio la questione della carenza di legittimazione passiva nel giudizio presupposto; 2) nullità per difetto di motivazione e violazione dell'art. 2229 c.c., sostenendo che la domanda dovesse essere qualificata come responsabilità professionale e non come azione ex art. 1667 c.c.; 3) violazione dell'art. 346 c.p.c. per avere ritenuto necessaria un'appello incidentale; 4) nullità per avere dichiarato inammissibile la riproposizione delle prove testimoniali dirette a dimostrare l'interruzione dei termini di decadenza ex art. 1667 c.c.; 5) violazione degli artt. 1176, 2230 e ss. c.c. per avere escluso la responsabilità del progettista e del direttore lavori sulla base di una diligenza ritenuta meramente formale e ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via prioritaria, inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità: il ricorrente non ha indicato in modo puntuale quali norme fossero violate né ha confrontato il precetto normativo con le affermazioni della sentenza impugnata, limitandosi a critiche generiche e, in parte, a contestare un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre evidenziato che la sentenza d'appello si fondava su una seconda ratio decidendi autonoma e sufficiente, relativa all'insussistenza in concreto di una responsabilità professionale del progettista e del direttore dei lavori, incentrata sull'affidamento nelle indicazioni tecniche del fornitore dei solai. Poiché tale ratio non era stata validamente aggredita, le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    richiamato quale disciplina della garanzia per vizi dell'opera, ma non ritenuto decisivo perché la sentenza d'appello si è fondata anche su una ratio autonoma di insussistenza della responsabilità professionale

  • art. 1668 c.c.

    richiamato nel quadro della tutela degli acquirenti per i vizi dell'opera e delle conseguenze risarcitorie

  • art. 2229 c.c.

    invocato dal ricorrente come base della responsabilità dei professionisti incaricati della progettazione e direzione lavori

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente per fondare l'obbligo di diligenza del prestatore d'opera intellettuale

  • art. 2230 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prestazione d'opera intellettuale

  • art. 24 Cost.

    invocato per denunciare la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    invocato per denunciare la violazione del giusto processo e della motivazione

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio del contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato sia per la modifica/precisazione delle domande sia per la gestione delle istanze istruttorie

  • art. 184 c.p.c.

    invocato con riferimento alla fase istruttoria e alla riproposizione delle prove

  • art. 189 c.p.c.

    invocato con riferimento alla chiusura dell'istruttoria e alla trattazione della causa

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo all'ammissibilità dell'appello e delle deduzioni difensive

  • art. 346 c.p.c.

    invocato per contestare la necessità dell'appello incidentale sui punti non accolti

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei vizi di violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto vizio di motivazione della sentenza

  • art. 2697 c.c.

    evocato implicitamente nel contesto della prova dei fatti costitutivi e dei termini di decadenza, ma non centrale nella ratio

  • art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater e art. 1-bis

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduca violazione di legge deve essere specifico: il ricorrente deve indicare con precisione la norma violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che vi si porrebbe in contrasto; non è sufficiente una critica generica o una ricerca esplorativa rimessa alla Corte.
  • La censura di sussunzione è ammissibile solo se il fatto storico accertato dal giudice di merito è accettato come fermo: non può essere utilizzata per contestare, anche indirettamente, la ricostruzione del fatto o la valutazione probatoria.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il dispositivo, l'infondatezza o l'inammissibilità della censura diretta contro una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze sulle altre rationes non utilmente scalfite.
  • In materia di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, la parte che invochi l'inadempimento deve allegare in modo puntuale quale obbligo contrattuale o professionale sia stato violato nel caso concreto; non basta richiamare in astratto regole di diligenza o il contenuto generale dell'incarico.
  • La deduzione di vizi processuali o di errori nella riqualificazione della domanda non può superare l'effetto preclusivo di una ratio autonoma di merito rimasta intatta e sufficiente a fondare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleAppalto
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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