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Ordinanza

Ordinanza n. 2383/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento 1.- della comunicazione del punteggio conseguito dal ricorrente all'esito della prova orale del 08.07.2025, recante voti conseguiti alla prova scritta, colloquio orale, conoscenze informatiche, conoscenza lingua inglese e voto totale della prova orale di cui al concorso ordinario per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ex art. 29 D.Lgs 165/01 del Min. Istruzione e Merito e, conseguentemente, del non superamento della prova orale ai sensi degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 3, del bando di cui al Decreto Min. Istruzione 13.10.2022, n. 194 e dell'art. 8, comma 3, del Decreto M.I.M. Dipartimento per il sistema educativo e istruzione e formazione. Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 2788 del 18.12.2023; 2.- della graduatoria definitiva di merito di cui al Decreto del M.I.M. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale Ufficio V Dirigenti Scolastici prot. n. 58017 del 31.07.2025, 3.- del verbale della Commissione Esaminatrice n. 44 del 08.07.2025 di svolgimento della prova orale sostenuta dal ricorrente; 4.- della scheda di valutazione e quesiti della prova orale sostenuta dal ricorrente; 5.- del verbale n. 25 del 06.03.2025, ivi compresi gli allegati, recante l'approvazione dei criteri di valutazione della prova orale; 6.- del DDG di nomina n. 27761 del 15.05.2024 integrata con DDG di nomina n. 63005 del 14.10.2024; 7.- del verbale n.15 Commissione esaminatrice del 13.01.2025; 8. dell'atto m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE(U).0058017.31-07-2025.pdf (Pubblicato il 31 Luglio 2025; 9.- dell'Allegato 1 - Graduatoria di merito concorso ds-signed.pdf (Pubblicato il 31 Luglio 2025 17:30); 10.- dell'atto m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE(U).0058026.31-07-2025.pdf (Pubblicato il 31 Luglio 2025); 11.- della griglia orale (1).pdf (Pubblicato il 31 Luglio 2025 17:30); 12.- per quanto occorre e possa del Decreto 13 ottobre 2022, n. 194 del Ministero dell'Istruzione; del Decreto dipartimentale R.0002788 del 18.12.2023; 13.- di ogni altro atto cognito e non cognito presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, nonché per l'accertamento ed il riconoscimento a.- della correttezza delle risposte date dal ricorrente nell'ambito della prova orale e della conseguente diversa valutazione; b.- dell'errata valutazione della prova orale e del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria di merito; c.- della disparità di trattamento nella valutazione della prova orale; d.- del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di merito quale idoneo non vincitore; e.- del diritto del ricorrente ad essere riesaminato da una nuova Commissione in diversa composizione. nonché, ai fini del contraddittorio, nei confronti di tutti i controinteressati partecipanti al bando cui al Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2788 del 18/12/2023, in attuazione del Decreto 13/10/2022 n. 194 del Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa eventuale concessione di notifica per pubblici proclami ex art 41, comma 4 del cpa.

Giustizia amministrativa202505034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova orale e conseguente mancato superamento del concorso ordinario per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, nonché graduatoria definitiva di merito e atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del punteggio conseguito nella prova orale, il verbale della prova, la scheda di valutazione, i quesiti, i criteri di valutazione, gli atti di nomina della commissione e la graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici. Ha dedotto l'erroneità della valutazione delle risposte fornite, la disparità di trattamento, il mancato inserimento nella graduatoria quale idoneo non vincitore e il diritto a essere riesaminato da una nuova commissione. Ha inoltre proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere dall'amministrazione gli indirizzi dei controinteressati, dopo il diniego opposto dal Ministero, chiedendo l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il Collegio non ha deciso nel merito le censure relative alla valutazione della prova orale, alla composizione della commissione o alla graduatoria, né ha definito l'istanza cautelare. Ha rilevato che, con la precedente ordinanza collegiale n. 501 del 26 gennaio 2026, era stata autorizzata la notificazione del ricorso ai controinteressati mediante pubblici proclami, con assegnazione di un termine per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova. Poiché tale prova non è stata fornita entro il termine perentorio, il TAR ha ravvisato dubbi sull'improcedibilità del ricorso introduttivo, anche con riguardo alla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto la questione alle parti, assegnando quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, riservando in quella sede anche l'eventuale decisione in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione all'istanza volta a ottenere dall'amministrazione gli indirizzi dei controinteressati.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base per l'autorizzazione alla notificazione del ricorso mediante pubblici proclami.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla domanda di annullamento e ai dubbi sulla sua eventuale improcedibilità per mancato perfezionamento della notificazione ai controinteressati.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Applicato per sottoporre d'ufficio alle parti la questione di possibile improcedibilità e consentire il deposito di memorie prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice autorizza la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami e assegna un termine perentorio per la pubblicazione e il deposito della relativa prova, il mancato adempimento entro tale termine può determinare dubbi di improcedibilità del ricorso, da sottoporre previamente al contraddittorio delle parti.
  • La questione di improcedibilità rilevata d'ufficio deve essere sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., con assegnazione di un termine per il deposito di memorie, prima dell'eventuale definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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