Sentenza n. 72/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza definitiva n. 384/2025, pubblicata il 2.07.2025, RGN. 1038/2024, emessa dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro e notificata all'Amministrazione intimata il 2.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva n. 384/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, del beneficio finanziario di euro 500,00 per ciascun anno, mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 4 novembre 2025, ma non era stata eseguita. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Sassari era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e non risultava adempiuta dal Ministero. Era inoltre inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato quindi condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente anche dell'Ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Costituisce, insieme al d.p.c.m. 28 novembre 2016, la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'Amministrazione a una sentenza passata in giudicato può essere accertata e contrastata mediante il giudizio di ottemperanza quando il titolo sia stato notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine determinato, individuando gli adempimenti necessari in conformità al contenuto precettivo della sentenza da eseguire.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionatamente all'ulteriore persistente inadempimento dell'Amministrazione, assegnandogli un termine per l'esercizio sostitutivo dei poteri amministrativi.
- Quando l'Amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti per eseguire una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Il commissario ad acta che sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice svolge una funzione ausiliaria del giudice senza che debba essergli liquidato uno specifico compenso.
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