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Sentenza

Sentenza n. 10564/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. I), e dei relativi allegati A e B (doc.ti II e III), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.199 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 (doc. IV), e dei relativi allegati A e B (doc.ti V e VI), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.199 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; nonché - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 198, (ALL. A) in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all’esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli; - della scheda personale di valutazione dei titoli del Ricorrente (doc. 27), nella parte in cui si ritengono “non valutabili” il Master di II livello in Diritto Tributario (Anno accademico 2009/2010), conseguito presso l’Università “Tor Vergata” di Roma e la partecipazione al progetto di lavoro “Gradif” in qualità di Funzionario addetto alle verifiche; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell’atto di caducazione prot. n. 5356 dell’11 gennaio 2024 (doc.22), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del Dott. Abramo Lucio” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABRAMO LUCIO il 18\3\2025: - del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025 (doc. VII), e dei relativi allegati A e B (doc.ti VIII e IX), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 201 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso nel giudizio R.G. n. 13316/2024.

Giustizia amministrativa202413316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifiche della graduatoria finale e degli elenchi dei vincitori di una selezione per 175 dirigenti, nonché gli atti presupposti e consequenziali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale della selezione per il reclutamento di dirigenti e le successive rettifiche, contestando la valutazione dei titoli e, in particolare, il criterio adottato dalla nuova Commissione esaminatrice dopo l’annullamento giurisdizionale della precedente graduatoria. Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe applicato orizzontalmente ai diversi punteggi previsti dal bando un unico moltiplicatore pari a 8,50, anziché procedere a una corretta rivalutazione secondo criteri conformi al bando e alle pronunce giudiziali. Ha inoltre contestato la mancata valutazione di un Master di II livello in diritto tributario e della partecipazione a un progetto di lavoro, nonché gli atti di caducazione del rapporto dirigenziale e di immissione in servizio dei vincitori. Il presente giudizio riguardava specificamente le successive rettifiche della graduatoria, impugnate con la medesima censura già proposta contro la graduatoria originaria. Il ricorrente ha sostenuto di conservare interesse alla decisione anche perché, pur essendo stato assunto a seguito dello scorrimento di graduatoria, l’eventuale accoglimento gli avrebbe consentito di essere riconosciuto vincitore senza soluzione di continuità dal 20 settembre 2021.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza di interesse. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la lesione dell’interesse del candidato derivava direttamente dalla graduatoria originaria e non era autonomamente reiterata dalle successive rettifiche, le quali costituivano meri atti consequenziali adottati per correggere errori materiali o dare esecuzione a pronunce giudiziali, senza un rinnovato esercizio di discrezionalità amministrativa. Pertanto, in linea generale, non sussisteva un onere di impugnare le rettifiche quando la lesione fosse originaria e soltanto indirettamente reiterata. Nella fattispecie, tuttavia, l’impugnazione delle rettifiche non poteva procurare alcuna utilità concreta al ricorrente: se l’appello contro la precedente sentenza di rigetto fosse stato accolto, l’annullamento della graduatoria originaria avrebbe travolto automaticamente le rettifiche, in quanto atti consequenziali e vincolati; se l’appello fosse stato respinto, si sarebbe consolidato il rigetto della censura relativa alla graduatoria originaria, impedendo di contestare nuovamente, per invalidità derivata, le medesime questioni con riferimento alle rettifiche. L’interesse a ricorrere era quindi mancante in entrambe le eventualità. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione del carattere processuale della pronuncia e della funzione cautelativa dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    eventuale avviso della sussistenza di una causa di inammissibilità

    Il Collegio ha dato avviso alle parti, prima della decisione, della possibile causa di inammissibilità.

  • art. 7 del bando di concorso

    valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice”

    La disposizione disciplinava la valutazione dei titoli mediante criteri previamente individuati dalla Commissione esaminatrice.

  • art. 15 CCNL Comparto Funzioni Centrali

    È stato richiamato quale base per la ricostituzione del rapporto di lavoro dopo la cessazione del rapporto dirigenziale, ma non costituisce oggetto della ratio decidendi.

Massime di principio

  • Quando la lesione deriva direttamente da un atto amministrativo originario, la successiva rettifica meramente consequenziale, adottata per correggere errori materiali o dare esecuzione a pronunce giudiziali senza un rinnovato esercizio di discrezionalità, non determina di regola una nuova autonoma lesione e non impone al destinatario di impugnarla nuovamente.
  • L’impugnazione di atti meramente consequenziali è inammissibile per carenza di interesse quando, in ogni possibile esito del giudizio sull’atto originario, essa non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale: l’accoglimento della domanda sull’atto originario travolgerebbe automaticamente gli atti consequenziali, mentre il rigetto consoliderebbe la legittimità dell’assetto già contestato.
  • L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche come concreta utilità conseguibile dalla pronuncia; non è sufficiente l’interesse astratto alla rimozione di un atto se l’annullamento non può modificare utilmente la posizione sostanziale del ricorrente.
  • La riproposizione, contro successivi atti consequenziali, delle medesime censure già respinte con riferimento all’atto originario non può eludere gli effetti della precedente decisione, quando l’eventuale invalidità derivata dipenda esclusivamente dall’esito del giudizio già instaurato sull’atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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