Sentenza n. 1704/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento, Cat-OMISSIS- con il quale la Questura di Novara ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio del ricorrente nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio per mancanza di un'idonea soluzione alloggiativa
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2024 con visto per motivi di studio e iscritto a un corso universitario in biotecnologie, ha impugnato il diniego della Questura di Novara deducendo la violazione degli artt. 4, comma 3, e 39 del d.lgs. 286/1998 e l'eccesso di potere. Ha sostenuto di avere effettivamente dimorato presso il domicilio indicato nell'istanza e che l'idoneità alloggiativa fosse requisito necessario per il rilascio del visto d'ingresso, ma non anche per il successivo permesso di soggiorno. In udienza ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione per produrre ulteriore documentazione sulla propria presenza in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la disponibilità di un alloggio idoneo costituisca requisito imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno, non soltanto per il visto d'ingresso. Nel caso concreto, gli accertamenti della Questura hanno dimostrato sia l'assenza di un'effettiva disponibilità dell'alloggio sia l'inidoneità dell'abitazione indicata: presso il domicilio risultavano già presenti il nucleo familiare dell'ospitante e altri cittadini stranieri; il nome del ricorrente non compariva sul citofono o sulla cassetta postale; l'ospitante aveva dichiarato che lo straniero vi aveva soggiornato soltanto per pochi giorni, trasferendosi poi altrove con i propri effetti personali. Il giudice ha ritenuto quindi inverosimile l'effettiva dimora del ricorrente presso il domicilio dichiarato. La dichiarazione di ospitalità prodotta in giudizio non poteva incidere sulla legittimità del diniego, perché la legittimità dell'atto va valutata in base alla situazione esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum; inoltre, la verifica della veridicità e dell'idoneità della soluzione alloggiativa compete all'amministrazione e la nuova documentazione può eventualmente fondare una nuova istanza, non l'annullamento dell'atto impugnato. È stata respinta anche la richiesta di rinvio per produrre ulteriori documenti, poiché l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in casi eccezionali e la documentazione richiesta riguardava la reperibilità dello straniero, questione distinta da quella decisiva dell'idoneità alloggiativa al momento dell'adozione del diniego. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
«l'Italia [...] consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno»
La disposizione è stata richiamata nel quadro dei requisiti che devono essere dimostrati dallo straniero in relazione allo scopo e alle condizioni del soggiorno.
art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998
«Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi [...] e quelli segnalati [...] ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali»
Richiamato dal giudice nel complessivo esame della disciplina dell'ingresso dello straniero.
art. 4, comma 7, d.lgs. 286/1998
«L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione»
Richiamato per evidenziare il rilievo degli adempimenti e delle formalità connessi all'ingresso.
art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998
nell'istanza di rilascio lo straniero deve indicare «il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare e il motivo del soggiorno»
La norma è stata valorizzata con riferimento all'obbligo di indicare il luogo del soggiorno; la disponibilità di un alloggio idoneo è stata ritenuta requisito imprescindibile per il rilascio del titolo.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
«non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali»
Il rinvio dell'udienza richiesto dalla parte è ammesso soltanto in presenza di casi eccezionali, collegati a gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa; tale presupposto non ricorreva nel caso concreto.
Massime di principio
- La disponibilità di un alloggio idoneo costituisce requisito imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero, anche quando il soggiorno sia motivato da ragioni di studio e nonostante l'eventuale precedente rilascio del visto d'ingresso.
- La legittimità del diniego di permesso di soggiorno deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto, secondo il principio tempus regit actum; la documentazione sopravvenuta non può determinare l'annullamento del diniego.
- La produzione in giudizio di una nuova dichiarazione di ospitalità non sostituisce la verifica amministrativa della veridicità e dell'idoneità dell'alloggio. Tale documentazione può, se del caso, fondare una nuova istanza, ma non incide sulla legittimità del precedente diniego.
- Il rinvio della trattazione richiesto da una parte è ammissibile solo in presenza di casi eccezionali e di gravi ragioni incidenti sulle fondamentali esigenze di difesa; non giustifica il differimento la richiesta di produrre documenti irrilevanti rispetto al fatto decisivo oggetto della controversia.
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