Sentenza del 05/06/2015 n. 5042 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO - INTEGRAZIONE DEI MOTIVI - Pronuncia di incostituzionalità - Pubblicazione sentenza Corte costituzionale - Fatto nuovo - Ricorso - Integrazione dei motivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale è stata ritenuta, in ragione dei suoi effetti, un fatto nuovo. Di conseguenza, è stata riconosciuta la possibilità di integrare i motivi del ricorso entro 60 giorni dalla conoscenza di tale fatto, secondo quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto di integrare i motivi del ricorso dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che aveva dichiarato l’incostituzionalità della disposizione applicata nel caso concreto. La questione riguardava se tale pronuncia potesse essere considerata un fatto nuovo, idoneo a consentire l’integrazione dei motivi ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma consente l’integrazione dei motivi del ricorso quando emergano nuovi elementi o fatti rilevanti. La pronuncia di incostituzionalità, una volta pubblicata e conosciuta, può costituire un fatto nuovo, purché l’integrazione sia proposta entro 60 giorni dalla relativa conoscenza.
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
La dichiarazione di incostituzionalità della disposizione applicata può incidere sul giudizio pendente e giustificare l’integrazione dei motivi del ricorso.
Massime di principio
- La pubblicazione di una pronuncia della Corte costituzionale che dichiara l’illegittimità della norma applicata nel processo può essere considerata un fatto nuovo rilevante.
- La parte interessata può chiedere l’integrazione dei motivi del ricorso, ma deve rispettare il termine di 60 giorni dalla conoscenza della pronuncia o del fatto nuovo.
- L’integrazione deve essere collegata alla questione già controversa e non può trasformarsi nell’introduzione di una causa completamente nuova.
- È opportuno documentare la data di conoscenza della sentenza e illustrare concretamente come la dichiarazione di incostituzionalità incida sulla pretesa contestata.
- La dichiarazione di incostituzionalità può determinare l’inapplicabilità della disposizione censurata al rapporto ancora oggetto di giudizio, secondo gli effetti propri delle pronunce della Corte costituzionale.
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