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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13082/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 03/02/2022 con cui la Corte di Appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita dal 31/08/2004 al 27/11/2006. Caporusso era stato poi scarcerato il 27/11/2006 e assolto con sentenza irrevocabile il 15/06/2010 per non aver commesso il fatto. Il motivo di ricorso in Cassazione deduce violazione degli artt. 273 e 314 c.p.p. e denuncia manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.: in sostanza si lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ravvisato la sussistenza della colpa grave (condizione ostativa all'indennizzo) sulla base dei rapporti personali del ricorrente con alcuni affiliati dell'organizzazione mafiosa oggetto del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il giudice della riparazione deve svolgere un giudizio autonomo ed ex ante rispetto al processo penale, valutando se la condotta dell'interessato abbia contribuito, anche congiuntamente ad errori altrui, a creare la falsa apparenza della sussistenza del reato. La Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico che la condotta del Caporusso, consistente in rapporti e frequentazioni ambigue con affiliati del clan Di Cosola, era stata oggetto di specifici riscontri investigativi al momento dell'adozione della misura cautelare e quindi idonea a integrare la colpa grave ex art. 314 c.p.p.; tali elementi, pur insufficienti per una condanna penale, possono comunque escludere il diritto all'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Norma che disciplina il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha interpretato l'art. 314 nel senso che l'indennizzo è escluso se l'interessato ha dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, valutando autonomamente se la sua condotta abbia creato la falsa apparenza di responsabilità penale

  • art. 273 c.p.p.

    Articolo richiamato dal ricorrente come presuntamente violato; la Corte ha ritenuto le censure assorbite dalla valutazione di merito sulla correttezza dell'iter logico-motivazionale adottato nel giudizio di riparazione

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))

    Norme che individuano i motivi di impugnazione in Cassazione: il ricorrente ha invocato violazione di norme processuali (lett. b) e vizi di motivazione manifesti (lett. e)), ma la Corte ha concluso che la motivazione della Corte territoriale era congrua e non affetta dai vizi denunciati

Massime di principio

  • Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta del detenuto abbia concorso a creare la falsa apparenza del reato, anche se il giudice penale poi assolve.
  • Elementi indiziari che non bastano per una condanna possono comunque costituire prova di colpa grave ai fini dell'esclusione dell'indennizzo: la 'contiguità' o frequentazioni ambigue con membri di un'associazione criminale possono essere valutate come comportamento ostativo.
  • Per ottenere l'indennizzo l'interessato deve dimostrare, oltre all'ingiusta detenzione, l'assenza di dolo o colpa grave: è quindi utile produrre prove che neutralizzino gli indizi iniziali o dimostrino l'insussistenza di rapporti che possano far sorgere sospetti di contiguità.
  • La motivazione del giudice di merito deve essere adeguata, congrua e logicamente articolata; censure di mera illogicità o contraddittorietà richiedono che sussistano evidenti aporie nel ragionamento motivazionale per essere accolte in Cassazione.
  • In situazioni analoghe, la strategia difensiva deve mirare a dimostrare che gli elementi che hanno giustificato la cautela erano inconsistenti, inesatti o neutralizzati durante il dibattimento, oppure che la condotta del presunto detenuto non ha in alcun modo concorso a creare l'apparenza del reato.

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