Sentenza del 14/01/2022 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Notificazione degli atti - Notificazione tramite servizio postale ordinario - art. 140 c.p.c. - Non si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notificazione dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'ufficio finanziario a mezzo posta, sostenendo che dovessero applicarsi le norme della legge n.890/1982 (notificazione tramite ufficiale giudiziario ex art.140 c.p.c.) e che, in mancanza di una relata di notifica o di specifiche annotazioni sull'avviso di ricevimento, la notifica non potesse ritenersi valida. L'ufficio resistente invece ha agito mediante invio postale ordinario con raccomandata A/R.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, quando l'ufficio finanziario effettua la notificazione diretta tramite servizio postale, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non le disposizioni della legge n.890/1982 relative all'intervento dell'ufficiale giudiziario (art.140 c.p.c.). Ne consegue che non è richiesta la redazione di una relata né annotazioni particolari sull'avviso di ricevimento circa la persona che ha ritirato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si considera rituale e valido per effetto della presunzione di conoscenza prevista dall'art.1335 c.c., presunzione che può essere superata solo mediante prova che il destinatario, senza sua colpa, si è trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Rilevata l'inapplicabilità: le disposizioni relative alle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario disciplinano la notificazione di cui all'art.140 c.p.c. e non si estendono alla notificazione effettuata direttamente dall'ufficio finanziario tramite servizio postale.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
La legge n.890/1982, richiamata dal ricorrente, si riferisce alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario e non si applica alle notifiche dirette dell'ufficio postale o dell'ufficio finanziario senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
art. 1335 cod. civ.
Viene richiamata la presunzione di conoscenza dell'atto per il destinatario quando l'atto è consegnato al suo indirizzo; tale presunzione è superabile solo mediante prova che il destinatario, senza sua colpa, era nell'impossibilità di prenderne cognizione.
disposizioni del servizio postale ordinario
La disciplina applicabile alle notifiche effettuate dall'ufficio finanziario mediante raccomandata A/R è quella prevista per la consegna dei plichi raccomandati dal servizio postale ordinario; in assenza di previsioni specifiche non è richiesta relata o annotazione analoga a quella dell'ufficiale giudiziario.
Massime di principio
- Quando un ente pubblico notifica direttamente un atto tributario tramite servizio postale (raccomandata A/R), si applicano le regole del servizio postale ordinario e non le norme sulla notificazione dell'ufficiale giudiziario (legge 890/1982 o art.140 c.p.c.).
- La raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata all'indirizzo del destinatario, determina la presunzione legale di conoscenza dell'atto (art.1335 c.c.); spetta al destinatario fornire prova rigorosa, e non meramente assertiva, di essere stato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione per vincere tale presunzione.
- Non è normalmente richiesta la redazione di una relata di notifica o annotazioni particolari sull'avviso di ricevimento quando la notifica è eseguita direttamente dall'ufficio postale; tuttavia, conservare qualsiasi documentazione postale (avviso A/R, data di spedizione, ritorni) è utile per dimostrare l'avvenuta o mancata conoscenza.
- Se la parte contesta la validità della notifica per inesattezza dell'indirizzo o per altre irregolarità materiali, la contestazione deve essere provata con elementi concreti (es. prova che il destinatario non abitava più all'indirizzo, errori evidenti nella spedizione).
- Nel dubbio sulla modalità di notifica o sui termini d'impugnazione, è prudente considerare decorso il termine dalla data di ricezione risultante dall'A/R salvo prova contraria adeguata; per il contribuente è importante agire tempestivamente e raccogliere elementi che possano dimostrare l'impossibilità oggettiva a prendere cognizione dell'atto.
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