Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/01/2022 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Notificazione degli atti - Notificazione tramite servizio postale ordinario - art. 140 c.p.c. - Non si applica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della notificazione dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'ufficio finanziario a mezzo posta, sostenendo che dovessero applicarsi le norme della legge n.890/1982 (notificazione tramite ufficiale giudiziario ex art.140 c.p.c.) e che, in mancanza di una relata di notifica o di specifiche annotazioni sull'avviso di ricevimento, la notifica non potesse ritenersi valida. L'ufficio resistente invece ha agito mediante invio postale ordinario con raccomandata A/R.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, quando l'ufficio finanziario effettua la notificazione diretta tramite servizio postale, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non le disposizioni della legge n.890/1982 relative all'intervento dell'ufficiale giudiziario (art.140 c.p.c.). Ne consegue che non è richiesta la redazione di una relata né annotazioni particolari sull'avviso di ricevimento circa la persona che ha ritirato il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si considera rituale e valido per effetto della presunzione di conoscenza prevista dall'art.1335 c.c., presunzione che può essere superata solo mediante prova che il destinatario, senza sua colpa, si è trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Rilevata l'inapplicabilità: le disposizioni relative alle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario disciplinano la notificazione di cui all'art.140 c.p.c. e non si estendono alla notificazione effettuata direttamente dall'ufficio finanziario tramite servizio postale.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890

    La legge n.890/1982, richiamata dal ricorrente, si riferisce alla notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario e non si applica alle notifiche dirette dell'ufficio postale o dell'ufficio finanziario senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.

  • art. 1335 cod. civ.

    Viene richiamata la presunzione di conoscenza dell'atto per il destinatario quando l'atto è consegnato al suo indirizzo; tale presunzione è superabile solo mediante prova che il destinatario, senza sua colpa, era nell'impossibilità di prenderne cognizione.

  • disposizioni del servizio postale ordinario

    La disciplina applicabile alle notifiche effettuate dall'ufficio finanziario mediante raccomandata A/R è quella prevista per la consegna dei plichi raccomandati dal servizio postale ordinario; in assenza di previsioni specifiche non è richiesta relata o annotazione analoga a quella dell'ufficiale giudiziario.

Massime di principio

  • Quando un ente pubblico notifica direttamente un atto tributario tramite servizio postale (raccomandata A/R), si applicano le regole del servizio postale ordinario e non le norme sulla notificazione dell'ufficiale giudiziario (legge 890/1982 o art.140 c.p.c.).
  • La raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata all'indirizzo del destinatario, determina la presunzione legale di conoscenza dell'atto (art.1335 c.c.); spetta al destinatario fornire prova rigorosa, e non meramente assertiva, di essere stato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione per vincere tale presunzione.
  • Non è normalmente richiesta la redazione di una relata di notifica o annotazioni particolari sull'avviso di ricevimento quando la notifica è eseguita direttamente dall'ufficio postale; tuttavia, conservare qualsiasi documentazione postale (avviso A/R, data di spedizione, ritorni) è utile per dimostrare l'avvenuta o mancata conoscenza.
  • Se la parte contesta la validità della notifica per inesattezza dell'indirizzo o per altre irregolarità materiali, la contestazione deve essere provata con elementi concreti (es. prova che il destinatario non abitava più all'indirizzo, errori evidenti nella spedizione).
  • Nel dubbio sulla modalità di notifica o sui termini d'impugnazione, è prudente considerare decorso il termine dalla data di ricezione risultante dall'A/R salvo prova contraria adeguata; per il contribuente è importante agire tempestivamente e raccogliere elementi che possano dimostrare l'impossibilità oggettiva a prendere cognizione dell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.