Sentenza n. 2628/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di delocalizzazione di un centro di radioterapia dalla provincia di Catania alla provincia di Trapani, nonché parere negativo dell’ASP di Trapani sul fabbisogno di ulteriori strutture di radioterapia
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva presentato un’istanza congiunta all’Assessorato della Salute e alle ASP di Catania e Trapani chiedendo il mutamento della titolarità dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale, oltre al rilascio del parere di compatibilità per la delocalizzazione dell’attività nel Comune di Campobello di Mazara. L’istanza era stata respinta dall’Assessorato sulla base del parere negativo dell’ASP di Trapani, fondato sull’insussistenza del fabbisogno di prestazioni radioterapiche nel territorio provinciale. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990, difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti, contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione; violazione dei principi in materia di programmazione sanitaria, della libertà di iniziativa economica, dell’art. 41 Cost., dell’art. 49 TFUE e dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992; sviamento e violazione della proporzionalità; contraddittorietà con precedenti atti della stessa amministrazione e violazione del principio di equa distribuzione territoriale dell’offerta sanitaria; violazione dell’art. 32 Cost.; nonché violazione degli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 ed erronea qualificazione della fattispecie. È stata inoltre censurata la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e la conseguente lesione della partecipazione procedimentale.
La decisione
Il TAR, previa definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso per l’assorbente violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Le amministrazioni non avevano comunicato alla società i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, determinando un concreto deficit istruttorio e impedendo il contraddittorio procedimentale. Il giudice ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: secondo la giurisprudenza richiamata, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta l’annullabilità del provvedimento conclusivo indipendentemente dalla natura vincolata o discrezionale dell’attività amministrativa, alla luce del novellato art. 21-octies. Le ulteriori censure sono state assorbite. L’annullamento impone all’Assessorato di rideterminarsi espressamente sull’istanza, rivalutandola anche alla luce delle osservazioni che la ricorrente potrà presentare. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 10-bis l. 241/1990
“comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”
Nei procedimenti iniziati su istanza di parte destinati a concludersi con un provvedimento sfavorevole, impone all’amministrazione di comunicare preventivamente i motivi ostativi, così da consentire il contraddittorio e la presentazione di osservazioni. La sua omissione determina l’annullabilità del provvedimento conclusivo e impone la riedizione del potere.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
“il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”
La disposizione non consente, secondo il TAR, di conservare il provvedimento adottato senza preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, indipendentemente dalla natura vincolata o discrezionale dell’attività amministrativa.
artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater d.lgs. 502/1992
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione all’autorizzazione sanitaria, alla compatibilità e all’accreditamento istituzionale; il TAR non ne ha esaminato nel merito la portata, avendo accolto il ricorso per la violazione dell’art. 10-bis.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela della libertà di iniziativa economica; la relativa censura è stata assorbita.
art. 32 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela della salute; la relativa censura è stata assorbita.
art. 49 TFUE
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla libertà di stabilimento; la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi iniziati su istanza di parte e destinati a concludersi con un provvedimento sfavorevole, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990 viola il contraddittorio procedimentale e comporta l’annullabilità del provvedimento conclusivo.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non può essere neutralizzata mediante l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 sulla base della natura vincolata dell’attività amministrativa: il provvedimento deve essere annullato anche quando l’amministrazione sostenga che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- L’annullamento per violazione dell’art. 10-bis impone all’amministrazione di rideterminarsi espressamente sull’istanza, riesaminando la fattispecie e tenendo conto delle osservazioni che l’interessato avrebbe potuto presentare se il preavviso di rigetto fosse stato comunicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2623/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2478/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1017/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1533/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1534/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 4209/2026 - Milano, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →