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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17078/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego del Comune all’istanza di rimborso proposta da una società per la restituzione di euro 160.259,04 versati a titolo di imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2006, importo corrisposto sulla base di un aumento tariffario deliberato dalla Giunta municipale. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR invece lo aveva accolto, annullando il diniego di rimborso, sul rilievo che le delibere comunali di aumento tariffario erano già state annullate con decreto del Presidente della Regione Siciliana reso su ricorso straordinario proposto dalla stessa società e passato in giudicato, e che tale esito era vincolante anche nel giudizio tributario. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione del DPCM 16 febbraio 2001: secondo il ricorrente, la CTR avrebbe errato nel non considerare che il DPCM aveva già innalzato la tariffa base nazionale e che quindi l’aumento deliberato dal Comune andava verificato su tale base, ai fini del rispetto del limite massimo di incremento consentito dalla legge. La Corte ha però rilevato che il ricorso era privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c. ed era inoltre inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla misura aritmetica dell’incremento tariffario, ma sull’annullamento con efficacia di giudicato delle delibere comunali e sulla conseguente irrilevanza del diverso profilo dedotto dal Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto, da un lato, che il ricorso fosse inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per la totale mancanza dell’esposizione dei fatti di causa; dall’altro, che la censura non colpisse la motivazione decisiva della sentenza d’appello, perché la CTR aveva fondato la decisione sull’avvenuto annullamento delle delibere comunali n. 80/2006 e n. 157/2005 mediante decreto presidenziale reso su ricorso straordinario, decreto ritenuto avente natura giurisdizionale e quindi idoneo al giudicato, nonché sull’estraneità della contribuente al diverso giudizio amministrativo che aveva ritenuto legittima la delibera. La Corte ha inoltre affermato che, in materia di ricorso straordinario, per stabilire la natura giurisdizionale della decisione occorre guardare alla data del decreto e non a quella del ricorso introduttivo; ha ribadito che il giudicato di rigetto del ricorso straordinario non ha efficacia erga omnes, mentre l’annullamento di un atto amministrativo generale a contenuto normativo produce effetti più ampi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del Comune alle spese e con gli ulteriori effetti di legge sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca completamente l’esposizione, anche sommaria, dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato; tale carenza non può essere colmata esaminando direttamente i motivi o altri atti processuali.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure devono essere ricondotte ai vizi tipizzati e formulate in modo da consentire la comprensione della critica alla sentenza impugnata.

  • art. 37, comma 1, d.lgs. 507/1993

    Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con d.P.C.M. nei limiti previsti dalla norma, che disciplina l’aggiornamento della tariffa base.

  • art. 3, comma 5, d.lgs. 507/1993

    Le tariffe devono essere deliberate entro il 31 marzo e si applicano dal 1 gennaio del medesimo anno; in mancanza di deliberazione si intendono prorogate di anno in anno. La concreta applicazione dell’adeguamento presuppone una delibera comunale di recepimento.

  • art. 23 Cost.

    È richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale sull’art. 37 d.lgs. 507/1993, poi ritenuta inammissibile dalla Corte costituzionale per difetto di rilevanza.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato per distinguere il giudicato formale da quello sostanziale.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale produce effetti vincolanti solo nei limiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla decisione; un rigetto non fa stato erga omnes.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando omette del tutto l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto della decisione impugnata, poiché la Corte di legittimità deve poter comprendere autonomamente la vicenda dalla sola lettura del ricorso.
  • La censura è inammissibile se non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta proporre una diversa questione giuridica se la decisione si fonda su un distinto e autonomo presupposto logico-giuridico.
  • In materia di imposta sulla pubblicità, l’adeguamento delle tariffe previsto dal d.lgs. 507/1993 richiede il coordinamento tra disciplina statale e delibera comunale di recepimento; in assenza di tale delibera operano le tariffe prorogate.
  • La natura giurisdizionale del decreto che decide il ricorso straordinario va valutata con riguardo alla data del decreto stesso, non alla data di proposizione del ricorso, quando nel frattempo sia intervenuto il quadro normativo che ha giurisdizionalizzato l’istituto.
  • L’annullamento di un atto amministrativo generale a contenuto normativo può spiegare effetti più ampi del mero giudicato inter partes, mentre il rigetto del ricorso amministrativo o straordinario non comporta un generale riconoscimento di legittimità dell’atto e non vincola i terzi estranei al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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