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Sentenza

Sentenza del 29/01/2018 n. 142 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Notifica - servizio postale ordinario - relata di notifica - necessità - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la notifica fosse invalida perché non risultava redatta una relata di notifica, né una specifica annotazione sull’avviso di ricevimento relativa alla persona alla quale era stato consegnato il plico. La questione riguardava la distinzione tra la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi della legge n. 890 del 1982 e la notificazione diretta effettuata dal concessionario della riscossione tramite raccomandata secondo le regole del servizio postale ordinario.

La decisione

La sentenza ha ritenuto valida la notificazione. Quando il concessionario della riscossione notifica direttamente una cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi della legge n. 890 del 1982. Pertanto, non è necessaria una relata di notifica né un’annotazione specifica sull’identità della persona che ha ricevuto il plico. La consegna all’indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 1335 c.c.; tale presunzione può essere superata soltanto provando che il destinatario si trovava, senza propria colpa, nell’impossibilità di conoscere l’atto. Non può quindi essere pretesa la produzione della relata di notifica.

Norme richiamate

  • Legge n. 890 del 1982

    La disciplina riguarda le notificazioni a mezzo posta eseguite dall’ufficiale giudiziario e non si applica alla notificazione diretta effettuata dal concessionario della riscossione tramite il servizio postale ordinario.

  • Art. 1335 del codice civile

    Gli atti recettizi si presumono conosciuti quando giungono all’indirizzo del destinatario. La presunzione è superabile solo dimostrando l’impossibilità, senza colpa, di prendere conoscenza dell’atto.

Massime di principio

  • La notificazione diretta di una cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento non richiede necessariamente una relata di notifica.
  • La disciplina della legge n. 890 del 1982 non va automaticamente applicata alle notificazioni effettuate direttamente dal concessionario della riscossione, senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
  • La ricezione del plico presso l’indirizzo del destinatario costituisce, in linea generale, prova sufficiente della conoscibilità dell’atto, anche se l’avviso di ricevimento non identifica dettagliatamente il consegnatario.
  • Chi contesta la validità della notifica deve fornire una prova concreta dell’impossibilità, non imputabile a propria colpa, di conoscere l’atto.
  • In situazioni analoghe, la mancanza della relata non determina di per sé l’invalidità della notificazione, se la consegna postale risulta documentata e l’indirizzo è quello del destinatario.

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