Ordinanza n. 2825/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota 13 novembre 2019 n. 27444, con la quale il Direttore Generale del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione generale per la vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti, ha richiesto ad ATIVA di predisporre un Piano Economico-Finanziario per il periodo transitorio tra la data di scadenza della concessione e la data di subentro del nuovo concessionario, sulla base di un “criterio generale” indicato nella delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica di cui appresso; - della delibera CIPE n. 38 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 255 del 30.10.2019, che approva un “Criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio)”; - di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, compresi tutti gli atti richiamati nella medesima deliberazione, provenienti da una qualsiasi delle amministrazioni intimate e/o dagli organi consultivi che ad esse fanno capo (quali, rispettivamente, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità – NARS), tutti ancora non conosciuti, oggetto di richiesta d'accesso del 27 novembre 2019 ancora inevasa alla sottoscrizione digitale del ricorso originario proposto dinanzi al Tribunale presente atto; nonché per l'annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti: - della nota prot. 2060 del 24 gennaio 2020, con la quale la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali in seno al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici del Ministero dei Trasporti, ha escluso “per le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, nelle more del perfezionamento del Piano economico Finanziario transitorio regolato dalla delibera CIPE n. 38/2019, … la ripartizione di dividendi o comunque la distribuzione di quote di capitale”; - della nota 19 febbraio 2020 prot. n. 4985, con la quale la medesima Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali in seno al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici del Ministero dei Trasporti, ha ulteriormente sollecitato la redazione, entro il 5 marzo 2019, del Piano Economico Finanziario Transitorio tra la data di scadenza della concessione e la data di subentro del nuovo concessionario, finalizzato alla definizione del valore dei cespiti devolvibili ai fini della quantificazione dell'indennizzo di subentro; - della nota prot. 8437 del 30 marzo 2020, con la quale la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali in seno al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici del Ministero dei Trasporti, ha nuovamente escluso la possibilità di “ripartizioni di capitale o di utili d'esercizio nelle more della definizione dei rapporti economici ai sensi della regolamentazione di riferimento”, dopo la scadenza della concessione; - di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto; - ai sensi dell'art. 116 c.p.a., del diniego manifestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica Economica (nota 7.1.2020 prot. 50 P-4.15.2.5), sull'istanza di accesso ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990 formulata da ATIVA S.p.A. con nota prot. ATV/DILEG 279/2019/U del 27.11.2019, nonché, ove occorra, di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, con ordine ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica Economica di esibire nel giudizio R.G. n. 17/2016 tutti gli atti e i documenti richiesti con l'istanza del 27.11.2019, tutti rilevanti per la decisione della controversia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETA' AUTOSTRADA TORINO IVREA VALLE D'AOSTA - ATIVA S.P.A. il 16\12\2020 : - del seguente provvedimento: nota 14 ottobre 2020 n. 25443, con la quale la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali in seno al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici del Ministero dei Trasporti, ha preteso di impedire alle società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione “la ripartizione di dividendi o comunque la distribuzione di quote di capitale”, nelle more del perfezionamento del Piano Economico Finanziario Transitorio regolato dalla delibera Cipe n. 38/2019; di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Societa' Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta - Ativa S.p.A. il 15/4/2021: - del seguente ulteriore provvedimento: nota 2 febbraio 2021 n. 2652, con la quale la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali in seno al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici del Ministero dei Trasporti, ha escluso “per le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, nelle more del perfezionamento del Piano economico Finanziario transitorio regolato dalla delibera CIPE n. 38/2019, … la ripartizione di dividendi o comunque la distribuzione di quote di capitale a garanzia del pieno recupero dei crediti che dovessero emergerne nei confronti dell'amministrazione”; nonché di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Societa' Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta - Ativa S.p.A. il 14/4/2022: - della nota prot. n. 3330 del 10 febbraio 2022, con la quale la DGVCA in seno al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, nella misura in cui limita la facoltà di ATIVA di liberamente determinarsi in ordine alla destinazione degli utili dell'esercizio 2021 e della nota 24 marzo 2022 n. 2590, con la quale DGVCA in seno al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, nella misura in cui esclude la facoltà di ATIVA di determinarsi in ordine alla ripartizione degli utili dell'esercizio 2021 e delle riserve disponibili sino al “trasferimento dell'infrastruttura al nuovo concessionario individuato con procedura di gara”; - di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto o conseguenziale ancorché ad oggi non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Societa' Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta - Ativa S.p.A. il 3/4/2023: - della nota DGVCA - MIT 13 novembre 2019 n. 27444, e della delibera CIPE n. 38 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 255 del 30.10.2019; - della nota prot. 2060 del 24 gennaio 2020, della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali; - della nota 19 febbraio 2020 prot. n. 4985, della medesima Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali; - della nota prot. 8437 del 30 marzo 2020 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali; - della nota 14 ottobre 2020 n. 25443, della stessa Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali; - della nota 2 febbraio 2021 n. 2652, della stessa Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali; - della nota prot. n. 3330 del 10 febbraio 2022, della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta vigilanza sulle infrastrutture autostradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali; - della nota 24 marzo 2022 n. 2590, della stessa Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta vigilanza sulle infrastrutture autostradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali; - dei seguenti ulteriori atti: - nota prot. n. 2267 del 30 gennaio 2023, della stessa Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta vigilanza sulle infrastrutture autostradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali in seno al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella misura in cui limita la facoltà di ATIVA di liberamente determinarsi in ordine alla destinazione degli utili dell'esercizio 2022; - ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto o conseguenziale ancorché ad oggi non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera CIPE e plurime note ministeriali che imponevano la predisposizione di un piano economico-finanziario transitorio e limitavano la distribuzione di dividendi, utili e riserve dopo la scadenza della concessione autostradale
Esito
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la delibera CIPE n. 38 del 24 luglio 2019 e una serie di note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relative alla predisposizione del piano economico-finanziario transitorio per il periodo compreso tra la scadenza della concessione e il subentro del nuovo concessionario, nonché ai limiti alla distribuzione di dividendi, utili, quote di capitale e riserve. È stato inoltre impugnato il diniego di accesso agli atti opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso del giudizio, la società ha notificato alle controparti un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. e dell'art. 10 c.p.a., sostenendo quindi una questione di giurisdizione rilevante per il giudizio amministrativo, e ha presentato istanza di sospensione del processo.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c., applicabile tramite l'art. 10 c.p.a., in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione. Il Collegio ha ritenuto che il regolamento non fosse manifestamente inammissibile e che la contestazione della giurisdizione non fosse manifestamente infondata; ricorrevano pertanto i presupposti per la sospensione necessaria del processo. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti e di trasmettere copia del fascicolo alla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 10 c.p.a.
nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice
La disposizione consente di proporre davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione il regolamento preventivo di giurisdizione nel processo amministrativo e richiama la disciplina della sospensione prevista dall'art. 367, primo comma, c.p.c.
art. 367, comma 1, c.p.c.
il giudice davanti al quale pende la causa sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata
La sospensione del processo pendente è dovuta quando il regolamento preventivo non sia manifestamente inammissibile e la questione di giurisdizione non sia manifestamente infondata.
art. 41, primo comma, c.p.c.
Costituisce la base processuale del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
art. 79 c.p.a.
È richiamato dalla parte nell'istanza di sospensione del giudizio; l'ordinanza decide la sospensione applicando il meccanismo specifico previsto dall'art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 10 c.p.a.
art. 80 c.p.a.
È richiamato dalla parte nell'istanza di sospensione del giudizio; l'ordinanza decide la sospensione sulla base della disciplina speciale del regolamento preventivo di giurisdizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio amministrativo pendente davanti a un TAR, viene proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il giudice amministrativo deve sospendere il processo ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 10 c.p.a., salvo che ritenga il regolamento manifestamente inammissibile o la questione di giurisdizione manifestamente infondata.
- La soglia per evitare la sospensione del giudizio a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione è limitata alla manifesta inammissibilità dell'istanza o alla manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione; non è richiesta una valutazione definitiva sulla spettanza della giurisdizione.
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