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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7917/2020 del 20/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

Una società locatrice aveva ottenuto nei confronti della conduttrice un decreto ingiuntivo per 58.000 euro, richiesti a titolo di canoni di locazione. La conduttrice propose opposizione, deducendo la cessione del credito e l’avvenuta cancellazione della società ingiungente dal registro delle imprese; il Tribunale di Milano dichiarò l’opposizione inammissibile perché depositata oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 171/2015 pubblicata il 19 febbraio 2015, respinse l’impugnazione, ritenendo tardive le questioni sul decreto e non tempestivamente formulate quelle sull’inesistenza della notificazione; ammise inoltre l’intervento della società cessionaria. In Cassazione la conduttrice articolò sei motivi: i primi tre, denunciando violazione degli artt. 2495 e 2697 c.c. e degli artt. 99 e 100 c.p.c., contestavano la titolarità del credito in capo alle società già socie della locatrice estinta, la mancata prova che il credito fosse compreso nel patrimonio sociale e la pretesa rinuncia al credito desunta dall’omessa iscrizione nei bilanci finali e dalla richiesta di cancellazione. Il quarto e il quinto motivo sostenevano che la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare l’inesistenza originaria della società ingiungente e l’inesistenza della notificazione, eseguita da un difensore ritenuto privo di mandato; la ricorrente affermava che non occorresse una specifica domanda di accertamento e che i relativi vizi fossero rilevabili d’ufficio. Il sesto motivo censurava l’applicazione delle preclusioni dopo il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., sostenendo che i termini perentori non fossero ancora scaduti e che le questioni fossero state sollevate dopo l’eccezione di tardività formulata dalle intervenienti. In memoria la ricorrente chiese anche la sospensione in relazione a un procedimento penale pendente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la richiesta di sospensione fosse ammissibile: era priva di adeguata argomentazione giuridica e si fondava su documenti non acquisibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c. Ha respinto anche la deduzione della cessionaria circa un asserito giudicato formatosi in un’opposizione a precetto, perché quella pronuncia non aveva accertato l’inesistenza del decreto o della sua notificazione. Quanto ai motivi quarto e quinto, la Corte ha chiarito che la questione sulla validità della notificazione, dalla quale dipendeva la decorrenza del termine per opporsi, doveva essere esaminata per verificare la correttezza della dichiarazione di tardività e poteva essere rilevata d’ufficio, senza necessità di una distinta domanda di accertamento. Ha quindi corretto la motivazione della sentenza impugnata, ritenendo valida la notificazione: il procedimento monitorio è pendente dal deposito del ricorso per ingiunzione e, in caso di cancellazione della società ingiungente intervenuta tra il deposito del ricorso e l’emissione del decreto, opera l’ultrattività del mandato del difensore, che resta legittimato a notificare il decreto. Ne consegue che l’opposizione era tardiva. I primi tre motivi sono stati respinti perché il giudicato sostanziale formatosi per la mancata tempestiva opposizione precludeva di contestare l’esistenza del credito, la misura del canone e i fatti impeditivi o estintivi deducibili in opposizione, inclusa la pretesa rinuncia desunta dalla cancellazione e dalla mancata iscrizione del credito nei bilanci. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Ora, la trattazione, nel giudizio di opposizione, della questione relativa al venir meno della società intimante per l’intervenuta sua cancellazione dal registro delle imprese (cancellazione successiva al deposito del ricorso per ingiunzione, che EOS colloca alla data del 6 ottobre 2011, ma anteriore alla pronuncia del decreto, avvenuta il 23 novembre 2011) sarebbe stata effettivamente preclusa dalla tardività dell’impugnazione del decreto, giacchè essa doveva essere fatta valere dall’ingiunto nel giudizio ex art. 645 c.p.c., attraverso una tempestiva impugnazione del decreto.

    Le contestazioni relative alla vicenda sostanziale e alla validità del credito azionato in monitorio devono essere fatte valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mediante opposizione tempestiva.

  • art. 426 c.p.c.

    Ha errato, dunque, la Corte di appello a ritenere che il tema dell’inesistenza della notificazione risultasse assorbito dalla pronuncia di inammissibilità dell’opposizione: al contrario, era proprio la verifica della legittimità di tale pronuncia, sollecitata dall’appellante, a imporre l’esame della questione sulla notifica.

    Il mutamento del rito non è il fondamento per omettere la verifica della notificazione quando da essa dipende la tempestività dell’opposizione; la Corte rileva qui che la questione sulla notifica andava esaminata per decidere sulla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 384 c.p.c.

    Ebbene, questa Corte ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass. Sez. U. 2 febbraio 2017, n. 2731).

    La Cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata, anche in presenza di un vizio processuale e di una questione erroneamente ritenuta assorbita, se la soluzione non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte non enuncia né applica un criterio di riparto dell’onere probatorio ai sensi di questa norma; i motivi che la invocavano sono respinti in ragione della tardività dell’opposizione e del giudicato.

  • art. 2495 c.c.

    Deve ritenersi che la suddetta regola trovi applicazione anche nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, non essendovi ragione che giustifichi una diversa soluzione della questione in questa particolare evenienza e non potendosi invocare, con riferimento all’ipotesi della notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo il principio, affermato da Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070, secondo cui “l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso”: e ciò in quanto, come è evidente, la fase monitoria non è un grado di giudizio.

    La cancellazione della società non impedisce, secondo la Corte, che operi l’ultrattività del mandato del difensore nel procedimento monitorio e che possa verificarsi una vicenda successoria in favore dei soci; il motivo fondato sulla disciplina della società estinta non supera comunque l’effetto preclusivo derivante dalla tardiva opposizione.

  • art. 1722, n. 4, c.p.c.

    Come è stato osservato, tale soluzione risulta costituzionalmente necessitata: supporre che la possibilità di esercitare il ministero del difensore cessi ai sensi dell’art. 1722 c.p.c., n. 4, con l’estinzione del soggetto, oltre a implicare l’immotivata negazione degli effetti tradizionalmente riconosciuti alla costituzione di una parte tramite difensore, determinerebbe una soluzione confliggente con la tutela del diritto di azione in giudizio, atteso che la parte ricorrente verrebbe a rimanere priva di tutela ancorchè nell’ambito di un procedimento che, com’è noto, appresta una forma di tutela giurisdizionale privilegiata, qual è quello monitorio e, tra l’altro, impositivo di adempimenti, quali la notificazione, in un certo termine (art. 644 c.p.c.), del decreto a pena di inefficacia (Cass. 31 ottobre 2017, n. 25823 cit., in motivazione).

    La Corte esclude che l’estinzione della parte determini, nel caso esaminato, la cessazione del ministero del difensore: il mandato conserva efficacia per assicurare continuità alla tutela giudiziale e consentire gli adempimenti del procedimento monitorio.

  • art. 644 c.p.c.

    Come è stato osservato, tale soluzione risulta costituzionalmente necessitata: supporre che la possibilità di esercitare il ministero del difensore cessi ai sensi dell’art. 1722 c.p.c., n. 4, con l’estinzione del soggetto, oltre a implicare l’immotivata negazione degli effetti tradizionalmente riconosciuti alla costituzione di una parte tramite difensore, determinerebbe una soluzione confliggente con la tutela del diritto di azione in giudizio, atteso che la parte ricorrente verrebbe a rimanere priva di tutela ancorchè nell’ambito di un procedimento che, com’è noto, appresta una forma di tutela giurisdizionale privilegiata, qual è quello monitorio e, tra l’altro, impositivo di adempimenti, quali la notificazione, in un certo termine (art. 644 c.p.c.), del decreto a pena di inefficacia (Cass. 31 ottobre 2017, n. 25823 cit., in motivazione).

    La notificazione del decreto ingiuntivo entro il termine previsto è un adempimento necessario per evitarne l’inefficacia; la continuità del mandato del difensore consente di assolverlo anche nel caso di estinzione della parte ingiungente.

  • art. 372 c.p.c.

    Si tratta di una richiesta inammissibile, in quanto nemmeno argomentata in jure, avendo riguardo alle condizioni poste dalla disciplina processuale vigente per la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del procedimento penale, e che risulta inoltre basata su documenti che a norma dell’art. 372 c.p.c., non possono avere ingresso in questa sede.

    In sede di legittimità non possono essere acquisiti i documenti indicati dalla Corte come non ammissibili ai sensi della norma; la richiesta di sospensione fondata su tali documenti è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 2495 c.c.

    La censura relativa agli effetti della cancellazione della società e alla successione nel credito non è stata esaminata nel merito per effetto del giudicato formatosi sul credito a seguito della tardiva opposizione.

Massime di principio

  • Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la pendenza della lite decorre dal deposito del ricorso in cancelleria. Se la società ricorrente è cancellata dal registro delle imprese dopo il deposito del ricorso ma prima dell’emissione del decreto, il mandato conferito al difensore è ultrattivo e questi resta legittimato a notificare il decreto.
  • La validità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere esaminata quando da essa dipende la decorrenza del termine per l’opposizione e, quindi, la stessa ammissibilità dell’opposizione; la questione può essere rilevata d’ufficio e non richiede una distinta domanda di accertamento.
  • La mancata tempestiva opposizione a un decreto ingiuntivo determina un giudicato sostanziale che copre l’esistenza e la validità del rapporto, la misura del credito azionato e l’inesistenza dei fatti impeditivi o estintivi deducibili nel giudizio di opposizione.
  • La Cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata, anche quando una questione sia stata ritenuta assorbita e la motivazione risulti omessa, se la questione può essere risolta in diritto senza ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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