Sentenza n. 1109/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario regionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura privata accreditata operante nell’ambito della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale sulla base di un contratto con l’ATS competente, ha dedotto sei motivi. In primo luogo, ha lamentato la contraddittorietà, la violazione dei principi di correttezza e buon andamento e l’ingiustizia manifesta, sostenendo che l’obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale impedirebbe la programmazione dell’attività nel rispetto del budget e della continuità del servizio. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 5 della legge regionale n. 33/2009, sostenendo che l’obbligo di prestazioni gratuite determinerebbe, in caso di superamento della disponibilità programmata, un obbligo di erogazione oltre i volumi e il tetto di spesa contrattualmente stabiliti. In terzo luogo, ha invocato la violazione dell’art. 23 Cost., assumendo che l’imposizione amministrativa di prestazioni gratuite costituisse una prestazione patrimoniale imposta priva di base legislativa. In quarto luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, ritenendo che l’imposizione di prestazioni gratuite avesse contenuto sostanzialmente espropriativo e incidesse sul diritto al credito derivante dall’attività svolta. In quinto luogo, ha contestato la violazione dell’Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e l’erroneità dei presupposti, sostenendo che il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe previsto una disciplina analoga soltanto per gli erogatori pubblici. In sesto luogo, ha dedotto carenza di presupposto e sviamento, rilevando che il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 aveva ormai esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a., ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse, il difensore della ricorrente ha dichiarato oralmente che era venuto meno l’interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo: a fronte della dichiarazione espressa della parte di non avere più interesse, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La sentenza è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell’andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione Lombardia.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
Consente la definizione in forma semplificata della controversia quando, verificata la sopravvenuta carenza di interesse, non occorre procedere all’esame del merito.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Norma invocata dalla ricorrente con riguardo ai limiti dei volumi di prestazioni e del tetto di remunerazione contrattualmente assegnato; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione per l’improcedibilità del ricorso.
art. 5 legge regionale Lombardia n. 33/2009
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno dei limiti dell’obbligo delle strutture accreditate; il TAR non ha deciso la relativa questione nel merito.
art. 23 Cost.
Parametro costituzionale invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Parametro convenzionale invocato dalla ricorrente per la tutela del diritto al credito; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 3, commi 10 e 10-bis, decreto-legge n. 73/2024, convertito dalla legge n. 107/2024
Normativa sopravvenuta richiamata nel contesto processuale, che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; il TAR non ne ha tratto una decisione di merito sulla legittimità degli atti impugnati.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo comporta che, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame dei motivi di ricorso e conduce alla definizione in rito senza una pronuncia sulla legittimità dell’atto impugnato.
- Quando la causa è fissata ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse e il ricorrente conferma il venir meno dell’interesse, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a.
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