Cassazione Civile, Ordinanza n. 27655/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto in primo grado il rigetto della domanda proposta contro il provvedimento dell'ente previdenziale che aveva disconosciuto i rapporti di lavoro agricolo asseritamente intercorsi nell'anno 2008 con una azienda agricola per specifiche giornate, con conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato. La corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non assolto l'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto e inammissibile la prova testimoniale perché generica. In cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) omesso esame della mancata motivazione del provvedimento di cancellazione e sua insufficienza, richiamando l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la contestazione contenuta nel provvedimento di cancellazione, di natura extraprocessuale, non potesse valere come prova tale da invertire l'onere probatorio, specie in assenza di difese dell'ente; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 244, 420 e 421 c.p.c., per non avere la corte territoriale censurato la declaratoria di inammissibilità della prova e per non avere assegnato un termine per regolarizzare i capitoli, così da precludere il diritto alla prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, in realtà inammissibili, i motivi di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha chiarito che, in caso di disconoscimento da parte dell'INPS dell'iscrizione negli elenchi agricoli, il lavoratore deve provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro fondante il diritto all'iscrizione e alle prestazioni previdenziali conseguenti. Ha inoltre ribadito che l'iscrizione negli elenchi ha funzione meramente ricognitiva e probatoria, ma non costituisce prova legale; la contestazione dell'ente e gli esiti dell'istruttoria ispettiva devono essere valutati liberamente dal giudice insieme agli altri elementi di causa. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che il giudizio di genericità dei capitoli di prova è un apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato, come nel caso concreto, dove mancavano indicazioni specifiche su mansioni, orario, compenso, luogo e soggetto che impartiva direttive. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'INPS; disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta comunque non idonea a superare il ragionamento della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge e vizio motivazionale sono state rigettate perché la corte territoriale si è attenuta ai principi sull'onere della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'iscrizione e alle prestazioni previdenziali grava sul lavoratore che agisce; l'ente che contesta l'esistenza del rapporto deve a sua volta fornire elementi probatori contrari, da valutarsi liberamente dal giudice.
art. 244 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'ammissibilità e specificità della prova testimoniale; la Corte ha confermato che la valutazione di genericità dei capitoli è di merito.
art. 420 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di rimessione in termini o regolarizzazione della prova; la Corte non ha ravvisato errori nel giudizio di inammissibilità della prova testimoniale.
art. 421 c.p.c.
Invocato per sostenere l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro; la Corte non ha ritenuto che la loro mancata attivazione integri errore di diritto nel caso concreto.
art. 3, comma 2, L. n. 241 del 1990
Invocato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo di cancellazione; la Corte ha ritenuto la disciplina non pertinente alla fattispecie, trattandosi di rapporti privi di discrezionalità amministrativa.
art. 97, comma 2, Cost.
Richiamato solo per sostenere il dovere di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, ma la Corte ha escluso che ciò incidesse sul riparto probatorio della controversia.
d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9
Richiamato come base normativa del sistema di controllo e disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo e della conseguente contestazione dell'iscrizione negli elenchi.
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949
Richiamato come fonte storica della disciplina degli elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura.
d.l. n. 7 del 1970, conv. in L. n. 83 del 1970
Richiamato per la modifica del sistema di compilazione degli elenchi dei lavoratori agricoli.
legge n. 724 del 1994, art. 19
Richiamato per la soppressione dello SCAU.
d.l. n. 510 del 1996, art. 9-sexies, conv. in L. n. 608 del 1996
Richiamato per il subentro dell'INPS nello svolgimento delle funzioni precedentemente attribuite allo SCAU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- L'iscrizione del lavoratore agricolo negli elenchi nominativi ha funzione ricognitiva e di agevolazione probatoria, ma non integra prova legale del rapporto di lavoro.
- Quando l'ente previdenziale disconosce l'effettività del rapporto agricolo, il lavoratore che agisce per l'iscrizione o per prestazioni conseguenti deve provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto.
- Le risultanze amministrative o ispettive che contestano il rapporto di lavoro non producono un effetto di inversione automatica dell'onere della prova: il giudice deve valutarle liberamente insieme agli altri elementi acquisiti.
- La motivazione o l'assenza di motivazione del provvedimento amministrativo di cancellazione non assume rilievo decisivo quando la controversia riguarda l'accertamento sostanziale dell'effettivo svolgimento del lavoro subordinato.
- La valutazione sulla specificità dei capitoli di prova testimoniale è un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua; è legittima la declaratoria di inammissibilità quando manchino indicazioni concrete su mansioni, orario, compenso, luogo e direttive di lavoro.
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