Ordinanza n. 3023/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare di gg. 5 di consegna; - del provvedimento di silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato in data 22.12.2025 e successiva integrazione; - della determinazione di trasferimento per incompatibilità ambientale n. -OMISSIS-/-OMISSIS-/Mar. di prot datata 07.04.2026 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna, silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e trasferimento per incompatibilità ambientale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna, il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato il 22 dicembre 2025 e successivamente integrato, nonché la determinazione di trasferimento per incompatibilità ambientale del 7 aprile 2026 e gli atti presupposti e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a riferire che la domanda cautelare riguardava i provvedimenti disciplinari e il trasferimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Ha attribuito rilievo preminente all'imminente congedo del ricorrente, fissato al 13 giugno 2026, nonché alla circostanza che, alla data di proposizione del ricorso, residuavano 57 giorni di licenza ordinaria obbligatoria da fruire. La decisione cautelare è stata adottata senza una valutazione espressa del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per difetto del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La tutela cautelare deve essere respinta per difetto del periculum in mora quando, in relazione alla concreta vicenda, l'imminente cessazione dal servizio e la disponibilità di un rilevante periodo di licenza ancora da fruire escludano un pregiudizio attuale e irreparabile derivante dall'esecuzione degli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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