Sentenza n. 456/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 997/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19 settembre 2024, avente ad oggetto la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 997/2024, recante condanna al pagamento di € 2.747,13 oltre interessi a titolo di Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 997 del 19 settembre 2024, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.747,13, oltre interessi dal dovuto al saldo, quale Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15 marzo 2001 per gli anni scolastici di servizio con contratto a tempo determinato. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo l'11 ottobre 2024, il Ministero non aveva effettuato l'accredito. Ha inoltre evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che la formula esecutiva non era necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza, in seguito alle modifiche dell'art. 475 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.a. introdotte dal d.lgs. 149/2022. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e l'assenza di contestazioni quanto al mancato pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di soggetto interno all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i titoli azionabili in ottemperanza i provvedimenti passati in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 115 c.p.a.
È stato modificato in coordinamento con la riforma dell'art. 475 c.p.c.; la formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti comportanti il pagamento di somme di denaro.
art. 14, comma 2, l. 669/1996
Consente, in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso nell'ambito dell'esecuzione commissariale.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma Cartabia, non richiede più l'apposizione della formula esecutiva nei termini rilevanti per il giudizio di ottemperanza.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La riforma Cartabia ha modificato l'art. 475 c.p.c. e, in coordinamento, l'art. 115 c.p.a., eliminando la necessità della formula esecutiva per l'ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
Prevede la Retribuzione Professionale Docenti riconosciuta nel titolo giudiziale azionato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112 c.p.a. e dalla disciplina speciale sull'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche.
- Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non costituisce condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
- Quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e l'amministrazione non abbia eseguito una condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere individuato in un soggetto interno all'amministrazione debitrice, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti; in tal caso non spetta un compenso per l'attività commissariale.
- Nell'esecuzione commissariale di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l'eventuale incapienza dei capitoli di bilancio non impedisce l'adempimento, potendo essere utilizzato il pagamento in conto sospeso nei casi previsti dalla legge.
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