Cassazione Penale, Sentenza n. 18960/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per peculato pronunciate in primo grado: si contesta che non sussistesse la qualifica di "incaricati di pubblico servizio" e che le somme (circa €50.000) erogate dal Dipartimento della Protezione Civile fossero vincolate (altruità), essendosi invece confuse nel patrimonio della Onlus "Pubblica Assistenza Trapani Soccorso"; Pumo deduce altresì travisamento probatorio e manifesta illogicità nella valutazione delle dichiarazioni, nonché vizio nella determinazione della pena; Culcasi deduce anche la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo fondata la valutazione del merito circa la sussistenza del vincolo di destinazione dei fondi erogati per il progetto (acquisto della tensostruttura) e la qualifica soggettiva dei due dirigenti associativi come incaricati di pubblico servizio. Le argomentazioni difensive (confusione delle somme, qualificazione come rapporto d'appalto, denunzia tardiva di Pumo) sono state ritenute insufficienti a travolgere la valutazione di merito; pertanto le condanne pronunciate in primo e secondo grado restano efficaci.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Applicato al caso: l'appropriazione di somme erogate dal Dipartimento della Protezione Civile integra il peculato se sussiste il vincolo di destinazione e gli autori sono qualificabili come incaricati di pubblico servizio
art. 357 e 358 cod. pen.
artt. 357 e 358 cod. pen.
La qualifica di incaricato di pubblico servizio è valutata con criterio oggettivo-funzionale: rileva l'attività svolta e la finalità pubblica dell'ente/servizio, non la natura giuridica privata dell'ente
legge n. 181/1992
Ha contribuito alla novella che ha orientato il criterio oggettivo-funzionale per la qualificazione delle attività pubblicistiche svolte da soggetti inseriti in enti anche privatistici (es. associazioni di volontariato nel sistema di protezione civile)
legge n. 225/1992
legge n. 225 del 24 febbraio 1992
Istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile e qualifica le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato come dirette a finalità pubblicistiche, giustificando il possibile vincolo di destinazione dei fondi loro trasferiti
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione alle statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se un ente privato (es. una Onlus) riceve fondi da un ente pubblico per uno specifico progetto e sussistono elementi che dimostrano il vincolo di destinazione (es. richiesta di rendiconto, comunicazioni formali sull'erogazione), quelle somme conservano natura pubblica e l'appropriazione da parte dei gestori può configurare peculato.
- La qualifica di incaricato di pubblico servizio si valuta secondo il criterio oggettivo-funzionale: non è decisiva la natura privata dell'ente ma le finalità pubbliche dell'attività svolta e la gestione di risorse destinate a compiti pubblicistici.
- La mera commistione delle somme nel patrimonio dell'associazione non esclude automaticamente l'altruità delle risorse se il vincolo di destinazione precedente alla distrazione è dimostrabile.
- La distinzione tra contributo vincolato e pagamento corrispettivo (appalto) è decisiva: i pagamenti in esecuzione di un appalto come corrispettivo per prestazioni rese non costituiscono peculato, ma i trasferimenti con vincolo di destinazione per finalità pubbliche sì.
- La prova documentale (es. note di rendicontazione, firme su comunicazioni all'ente erogante, dichiarazioni rese agli organi investigativi) è centrale per dimostrare consapevolezza e responsabilità nella gestione delle somme.
- In sede di legittimità è limitato il potere di rivedere la valutazione del merito: il ricorso che mira a una rivalutazione dei fatti o delle prove senza specifici profili di illegittimità motivazionale è spesso dichiarato inammissibile.
- Le eccezioni procedurali come la prescrizione devono essere adeguatamente dedotte e provate; la loro mera allegazione non è sufficiente se il quadro fattuale e temporale non le conforta.
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