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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18960/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per peculato pronunciate in primo grado: si contesta che non sussistesse la qualifica di "incaricati di pubblico servizio" e che le somme (circa €50.000) erogate dal Dipartimento della Protezione Civile fossero vincolate (altruità), essendosi invece confuse nel patrimonio della Onlus "Pubblica Assistenza Trapani Soccorso"; Pumo deduce altresì travisamento probatorio e manifesta illogicità nella valutazione delle dichiarazioni, nonché vizio nella determinazione della pena; Culcasi deduce anche la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo fondata la valutazione del merito circa la sussistenza del vincolo di destinazione dei fondi erogati per il progetto (acquisto della tensostruttura) e la qualifica soggettiva dei due dirigenti associativi come incaricati di pubblico servizio. Le argomentazioni difensive (confusione delle somme, qualificazione come rapporto d'appalto, denunzia tardiva di Pumo) sono state ritenute insufficienti a travolgere la valutazione di merito; pertanto le condanne pronunciate in primo e secondo grado restano efficaci.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Applicato al caso: l'appropriazione di somme erogate dal Dipartimento della Protezione Civile integra il peculato se sussiste il vincolo di destinazione e gli autori sono qualificabili come incaricati di pubblico servizio

  • art. 357 e 358 cod. pen.

    artt. 357 e 358 cod. pen.

    La qualifica di incaricato di pubblico servizio è valutata con criterio oggettivo-funzionale: rileva l'attività svolta e la finalità pubblica dell'ente/servizio, non la natura giuridica privata dell'ente

  • legge n. 181/1992

    Ha contribuito alla novella che ha orientato il criterio oggettivo-funzionale per la qualificazione delle attività pubblicistiche svolte da soggetti inseriti in enti anche privatistici (es. associazioni di volontariato nel sistema di protezione civile)

  • legge n. 225/1992

    legge n. 225 del 24 febbraio 1992

    Istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile e qualifica le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato come dirette a finalità pubblicistiche, giustificando il possibile vincolo di destinazione dei fondi loro trasferiti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alle statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Se un ente privato (es. una Onlus) riceve fondi da un ente pubblico per uno specifico progetto e sussistono elementi che dimostrano il vincolo di destinazione (es. richiesta di rendiconto, comunicazioni formali sull'erogazione), quelle somme conservano natura pubblica e l'appropriazione da parte dei gestori può configurare peculato.
  • La qualifica di incaricato di pubblico servizio si valuta secondo il criterio oggettivo-funzionale: non è decisiva la natura privata dell'ente ma le finalità pubbliche dell'attività svolta e la gestione di risorse destinate a compiti pubblicistici.
  • La mera commistione delle somme nel patrimonio dell'associazione non esclude automaticamente l'altruità delle risorse se il vincolo di destinazione precedente alla distrazione è dimostrabile.
  • La distinzione tra contributo vincolato e pagamento corrispettivo (appalto) è decisiva: i pagamenti in esecuzione di un appalto come corrispettivo per prestazioni rese non costituiscono peculato, ma i trasferimenti con vincolo di destinazione per finalità pubbliche sì.
  • La prova documentale (es. note di rendicontazione, firme su comunicazioni all'ente erogante, dichiarazioni rese agli organi investigativi) è centrale per dimostrare consapevolezza e responsabilità nella gestione delle somme.
  • In sede di legittimità è limitato il potere di rivedere la valutazione del merito: il ricorso che mira a una rivalutazione dei fatti o delle prove senza specifici profili di illegittimità motivazionale è spesso dichiarato inammissibile.
  • Le eccezioni procedurali come la prescrizione devono essere adeguatamente dedotte e provate; la loro mera allegazione non è sufficiente se il quadro fattuale e temporale non le conforta.

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