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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22229/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, nel procedimento di esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne per reati di associazione mafiosa (art. 416-bis) e aveva rideterminato la pena complessiva applicando l'art. 81 cod. pen., disponendo la immediata scarcerazione perché ritenuta l'intera pena espiazione. Il PG deduceva che la Corte d'appello aveva erroneamente computato a favore dell'imputato periodi di detenzione precedenti alla cessazione della condotta oggetto della seconda sentenza, non computabili ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e pertanto la scarcerazione era stata disposta prima che la pena rideterminata fosse effettivamente espiata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile, respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa (mancanza di indicazione della persona che ha depositato l'atto) ritenendo che non fosse tale da mettere in dubbio la provenienza dell'impugnazione dalla Procura generale. Sul merito ha accolto il ricorso del Procuratore generale: ha affermato che la decisione che riconosce la continuazione in sede di esecuzione ridetermina la pena ma non altera la sequenza delle vicende esecutive già intervenute; pertanto non può computarsi come eseguita la parte di detenzione scontata prima della cessazione della condotta contestata e ora rilevante per la seconda condanna, ai sensi dell'art. 657, comma 4. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di provvedere in esito alla decisione di cassazione con rinvio; utilizzata per il rito con cui la Corte d'appello ha rideterminato la pena in funzione di giudice dell'esecuzione.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la determinazione della pena complessiva; applicata dalla Corte d'appello per rideterminare il trattamento sanzionatorio in conseguenza del riconoscimento della continuazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione mafiosa; i fatti oggetto delle due sentenze riguardavano tale figura di reato.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce lo sbarramento temporale per il computo della detenzione: la detenzione scontata prima della cessazione della condotta non può essere computata come esecuzione della pena per un fatto successivo; la Corte ha ritenuto applicabile tale divieto al caso di rideterminazione della pena per continuazione.

  • art. 674, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 674, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato nell'impugnazione come vizio denunciato dal Procuratore generale; riguarda motivazione e possibili vizi del provvedimento impugnato, ma il motivo decisivo è stato l'errato computo della detenzione alla luce di art. 657, comma 4.

  • art. 582 e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 582 cod. proc. pen.; art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norme sulle formalità di deposito dell'impugnazione e sulle cause di inammissibilità; la difesa ha dedotto l'inammissibilità per mancanze formali, ma la Corte ha affermato che tali carenze non comportano inammissibilità se non creano concreta incertezza sulla provenienza dell'atto.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 198 del 2014

    Riferimento giurisprudenziale in materia di sbarramento temporale e ragioni sottostanti (evitare che pregressa detenzione si trasformi in riserva di impunità; principio che la pena deve seguire il fatto). La Cassazione ha richiamato tali principi per giustificare l'applicazione dell'art. 657, comma 4.

Massime di principio

  • Le irregolarità formali nell'attestazione del deposito di un ricorso del pubblico ministero non comportano automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se dall'atto non emerge concreta incertezza sulla sua provenienza dall'ufficio titolare; la presenza di intestazione dell'ufficio, firma del magistrato e delega alla segreteria sono elementi che possono escludere il vizio formale.
  • Quando in sede di esecuzione viene riconosciuta la continuazione tra condanne (art. 671 cod. proc. pen.), ciò ridetermina la pena complessiva ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ma non retroagisce in modo da cambiare la sequenza delle vicende esecutive già verificatesi per le singole condanne.
  • Ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non può essere computata come eseguita la detenzione scontata prima della cessazione della condotta rilevante per una successiva condanna: il periodo di carcerazione precedente alla cessazione non può essere utilizzato per 'assorbire' pena per fatti successivi.
  • I giudici dell'esecuzione che dispongono scarcerazioni dopo rideterminazione di pena devono verificare attentamente le date di effettiva espiazione calcolate escludendo i periodi interdittivi previsti dall'art. 657, comma 4; in caso di errore il provvedimento può essere annullato e rinviato.
  • Per la difesa: la contestazione di vizi formali nell'atto di impugnazione del pubblico ministero è possibile, ma per ottenere l'inammissibilità è necessario dimostrare che la carenza determini una concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto.

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