Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23853/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario espulsione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Giudice di Pace, di un decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13 del testo unico immigrazione. Il ricorrente aveva dedotto in particolare: difetto di motivazione del provvedimento amministrativo, violazione del diritto di asilo, lesione del diritto di difesa e violazione del principio di non-refoulement. Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione con una motivazione ritenuta meramente apodittica. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 18 d.lgs. 150/2011 e 112 c.p.c. e nullità della sentenza/procedimento per mancanza di effettiva motivazione; con il secondo e il terzo motivo ha prospettato ulteriori violazioni di norme interne e della direttiva 2013/32/UE, rimaste però assorbite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l'ordinanza del Giudice di Pace non conteneva una reale motivazione capace di confutare le specifiche doglianze del ricorrente contro il decreto di espulsione. Ha richiamato l'obbligo di motivazione derivante dall'art. 18 d.lgs. 150/2011, dagli artt. 702-ter e 134 c.p.c. e, prima ancora, dall'art. 111, comma 6, Cost. Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri due, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Giudice di Pace di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011

    applicabile ratione temporis; combinato disposto con gli artt. 702-ter e 134 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciare un provvedimento motivato nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro di violazione processuale dedotta nel primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    vizio denunciato per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro per le doglianze di violazione o falsa applicazione di legge dedotte nei motivi secondo e terzo

  • art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998

    base normativa del decreto prefettizio di espulsione impugnato

  • artt. 702-ter e 134 c.p.c.

    concorrono a fondare l'obbligo di motivazione dell'ordinanza decisoria

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è dovuta anche quale requisito costituzionale dei provvedimenti giurisdizionali che definiscono diritti soggettivi

  • artt. 3, 4, 26, 29, 29-bis e 35-bis d.lgs. n. 25/2008

    norme evocate nei motivi secondo e terzo, rimasti assorbiti

  • artt. 33, 34, 40, 41 e 42 della Direttiva 2013/32/UE

    norme dell'Unione richiamate nei motivi assorbiti

  • artt. 11 e 117 Cost.

    richiamati in relazione alla censura di contrasto con la direttiva UE

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a un decreto di espulsione, il giudice deve fornire una motivazione effettiva e non meramente apparente, capace di confrontarsi con le specifiche contestazioni sollevate dal ricorrente.
  • Una motivazione apodittica e generica non è sufficiente quando il ricorso deduce violazioni puntuali del provvedimento amministrativo, del diritto di difesa o di principi sovranazionali rilevanti.
  • L'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale discende non solo dalle norme processuali speciali applicabili al rito, ma anche dall'art. 111, comma 6, Cost., quando la decisione definisce un giudizio su diritti soggettivi.
  • L'accoglimento del motivo che denuncia la mancanza di motivazione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che investono il merito delle censure non esaminate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.