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Sentenza

Sentenza n. 134/2026 - Bari, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dall'Amministrazione in merito all'istanza inoltrata dalla ricorrente, con nota del 26 febbraio 2025, trasmessa a mezzo pec in pari data, ai fini della compensazione prezzi e del relativo conguaglio, con riferimento al SAL n. 1- bis ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 relativamente all'appalto di lavori avente ad oggetto "Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori con più operatori economici per l'affidamento di lavori (og1 - og11) e servizi di ingegneria e architettura (e.10 - s.03 - ia.02 - ia.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri. Ordine di attivazione di contratto specifico n. 15 id intervento: lavori di realizzazione della nuova casa della comunità nel comune di Bitritto (BA). CUP dell’intervento: d55f22000860006 – CIG del contratto specifico: a0347e5b27”; e per l'adozione di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio dal Consorzio ricorrente, anche ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.p.a.; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente all’adozione degli atti necessari alla conclusione del procedimento ed al pagamento del credito vantato dal Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l.; e, comunque, per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di concludere il procedimento conseguente all’istanza anzidetta, di porre in essere gli atti a ciò necessari e propedeutici e di provvedere al relativo pagamento.

Giustizia amministrativa202500973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento sull'istanza di compensazione dei maggiori costi dei materiali e di pagamento del SAL n. 1-bis ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, d.l. n. 50/2022

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'ASL Bari sull'istanza del 26 febbraio 2025, volta a ottenere la compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, quantificati in euro 10.445,89, mediante l'emissione di un SAL straordinario. Ha sostenuto che l'Amministrazione fosse obbligata a provvedere in applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 e dei principi di buon andamento, leale cooperazione e buona fede, chiedendo anche il riconoscimento della fondatezza della pretesa e la condanna al pagamento. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina applicabile per asserita violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost. e dei principi europei di libertà d'impresa e concorrenza. Invitalia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di avere svolto esclusivamente le funzioni di centrale di committenza nella fase di affidamento dell'accordo quadro, mentre il contratto specifico era stato stipulato tra l'ASL Bari e il Consorzio. L'ASL ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. La questione centrale riguardava la possibilità di cumulare il meccanismo compensativo straordinario previsto dall'art. 26, commi 6-bis e 6-ter, d.l. n. 50/2022 con il Fondo per le Opere Indifferibili previsto dal comma 7 dello stesso articolo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Invitalia e l'ha estromessa dal giudizio, rilevando che l'Agenzia era estranea alla fase esecutiva del contratto specifico e non disponeva di poteri provvedimentali sulla compensazione prezzi. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, comunque, ritenuto manifestamente infondato. Il giudice ha affermato che il Fondo per le Opere Indifferibili e il meccanismo compensativo straordinario hanno natura e funzione diverse, ma operano in via alternativa: il primo consente l'adeguamento anticipato dei quadri economici e l'avvio delle gare sulla base di prezzi aggiornati, mentre il secondo opera ex post, durante l'esecuzione, per ulteriori e imprevedibili oscillazioni dei prezzi. Poiché l'appalto aveva beneficiato del Fondo per le Opere Indifferibili, mancava il presupposto per accedere alla successiva compensazione, non potendosi ammettere un duplice finanziamento della medesima voce di costo per il medesimo intervento. La proroga temporale della misura compensativa non ne avrebbe modificato la natura eccezionale né i requisiti applicativi. Di conseguenza, non sussisteva un obbligo dell'ASL di provvedere su un'istanza fondata su un beneficio normativamente incompatibile con la situazione concreta. La questione di costituzionalità è stata ritenuta pretestuosa e manifestamente infondata. Il quantum e l'eventuale discrezionalità dell'Amministrazione sono rimasti assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 26, commi 6-bis e 6-ter, d.l. 17 maggio 2022, n. 50

    Prevede il meccanismo compensativo straordinario per i maggiori oneri derivanti dalle oscillazioni dei prezzi durante l'esecuzione dei lavori; secondo il TAR, esso opera ex post e non è cumulabile con il Fondo per le Opere Indifferibili.

  • art. 26, comma 7, d.l. 17 maggio 2022, n. 50

    Disciplina il Fondo per le Opere Indifferibili, avente funzione anticipatoria di adeguamento dei quadri economici e di consentire l'avvio delle gare sulla base di prezzi aggiornati; l'accesso al Fondo esclude, per il medesimo intervento e voce di costo, l'accesso al meccanismo compensativo straordinario.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio sul silenzio, una pronuncia sulla fondatezza della pretesa quando non residuino margini di discrezionalità; nel caso concreto il TAR non ha esaminato il quantum perché il presupposto giuridico del beneficio era inesistente.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale, ritenuta dal TAR manifestamente infondata.

  • art. 41 Cost.

    Invocato dal ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale, ritenuta dal TAR manifestamente infondata.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente quale parametro della questione di legittimità costituzionale, ritenuta dal TAR manifestamente infondata.

  • art. 117 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai principi europei, senza che il TAR ravvisasse una questione rilevante e non manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Il meccanismo compensativo straordinario per i maggiori costi dei materiali previsto dall'art. 26, commi 6-bis e 6-ter, d.l. n. 50/2022 non è cumulabile, per il medesimo intervento e per la medesima voce di costo, con il Fondo per le Opere Indifferibili previsto dal comma 7 dello stesso articolo.
  • Il Fondo per le Opere Indifferibili opera in via anticipatoria, consentendo l'adeguamento dei quadri economici e l'avvio della gara sulla base di prezzi aggiornati; il meccanismo compensativo straordinario opera invece ex post, durante l'esecuzione, per ulteriori oscillazioni imprevedibili dei prezzi.
  • La proroga temporale di una misura compensativa straordinaria non ne muta la natura eccezionale né elimina i requisiti normativi di accesso stabiliti dalla disciplina originaria.
  • Quando l'istanza di compensazione prezzi è fondata su un beneficio normativamente incompatibile con l'accesso già ottenuto a un diverso strumento di sostegno per il medesimo intervento, non sussiste un obbligo dell'Amministrazione di provvedere nel merito alla richiesta.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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