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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3435 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che il rogito del 22 febbraio 1985 comprendesse già il terreno e l'immobile al grezzo sovrastante, e che il successivo rogito del 29 aprile 1988 fosse meramente integrativo e descrittivo, non un autonomo atto di compravendita. Hanno dedotto la violazione dell'art. 934 c.c. e dell'art. 24 del D.P.R. n. 131/1986, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla valutazione dei due rogiti. Contestavano inoltre la possibilità di tassare autonomamente l'immobile mediante un successivo accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato attraverso una pluralità disomogenea di quesiti e perché, nella sostanza, mirava a contestare la valutazione delle prove documentali sotto il profilo della violazione di legge, anziché mediante un corretto vizio di motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancata formulazione del quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR, secondo cui l'avviso di accertamento del 14 marzo 1990, divenuto definitivo per mancata impugnazione, poteva essere contestato solo per vizi propri degli avvisi di liquidazione successivi. I contribuenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 3.500, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 934 del codice civile

    La norma disciplina l'accessione, secondo cui le costruzioni e le opere esistenti sopra o sotto il suolo appartengono, in linea generale, al proprietario del suolo. Nel giudizio, i contribuenti l'hanno invocata per sostenere che l'immobile al grezzo fosse già compreso nel trasferimento del terreno; tuttavia la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 24 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disposizione è stata richiamata dai contribuenti in relazione alla determinazione dell'imposta di registro e all'individuazione dei beni oggetto del trasferimento. La Corte non ha accolto la censura, poiché il motivo non rispettava i requisiti processuali ed era diretto, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione dei rogiti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può però essere utilizzato per contestare una valutazione di merito delle prove, che deve eventualmente essere censurata nei limiti propri del vizio di motivazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    Riguarda il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per la mancata indicazione del quesito di fatto richiesto dalla disciplina processuale applicabile all'epoca.

  • Art. 366-bis del codice di procedura civile

    Imponeva, per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, la formulazione di uno specifico quesito di diritto o di un momento di sintesi per il vizio di motivazione. La mancata o inadeguata formulazione comportava l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento diventa definitivo per mancata impugnazione, gli atti successivi di liquidazione possono essere contestati, di regola, soltanto per vizi propri e non per rimettere in discussione il merito dell'accertamento ormai consolidato.
  • È essenziale distinguere tra un autonomo atto traslativo e un atto successivo meramente integrativo o descrittivo: la qualificazione dipende dal contenuto complessivo degli atti e dalla loro interpretazione da parte del giudice di merito.
  • In cassazione non è possibile utilizzare la censura di violazione di legge per ottenere una nuova valutazione dei documenti o delle prove; tale contestazione deve rispettare i limiti e i requisiti del vizio di motivazione applicabile al caso.
  • I motivi di ricorso devono essere formulati in modo specifico, omogeneo e autosufficiente. Quesiti plurimi, generici o riferiti a profili diversi possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La mancata impugnazione tempestiva dell'avviso prodromico può precludere contestazioni successive relative alla natura, all'esistenza o al valore del trasferimento, lasciando deducibili soltanto errori propri dell'atto di liquidazione.

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