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Ordinanza

Ordinanza n. 832/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca del permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva negato la sospensione degli effetti del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno. L’Amministrazione aveva eccepito nel giudizio di primo grado l’irricevibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che il provvedimento di revoca era stato consegnato il 12 giugno 2025 all’indirizzo PEC indicato dall’interessato e mai aggiornato, mentre il ricorso risultava notificato oltre il termine decadenziale. Nel merito cautelare, la controversia riguardava anche la mancata produzione della documentazione richiesta, tra cui quella comprovante la partecipazione e il completamento di un corso di formazione professionale e civico-linguistica approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rilevante ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998. L’interessato non aveva partecipato al procedimento di revoca, avviato con comunicazione notificata al medesimo indirizzo PEC il 30 maggio 2025, né aveva esercitato le proprie prerogative partecipative e difensive.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha riservato al giudizio di merito ogni approfondimento sull’eventuale irricevibilità del ricorso introduttivo, ritenendo che dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione emergesse, allo stato, la possibile tardività della notificazione rispetto alla consegna del provvedimento di revoca all’indirizzo PEC indicato dall’interessato. Ai fini cautelari ha inoltre rilevato che la comunicazione di avvio del procedimento era stata notificata al medesimo indirizzo e che l’interessato non aveva partecipato al procedimento né prodotto la documentazione necessaria. In particolare, la mancata produzione della prova relativa al corso di formazione professionale e civico-linguistica è stata ritenuta imputabile allo stesso lavoratore; ne conseguiva, sul piano fattuale, l’insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nell’ipotesi considerata. Le spese del giudizio cautelare d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    dimostrare la partecipazione e il completamento da parte del lavoratore di un corso di formazione professionale e civico-linguistica approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

    La mancata instaurazione del rapporto di lavoro può rilevare ai fini del permesso di soggiorno per attesa occupazione solo quando dipenda da causa non imputabile al lavoratore; la prova della formazione richiesta costituisce, nel caso concreto, documentazione necessaria e la sua mancata produzione è stata imputata all’interessato.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, l’eventuale irricevibilità del ricorso introduttivo può essere riservata alla fase di merito quando richieda un approfondimento documentale, ma la possibile tardività può concorrere alla valutazione cautelare complessiva.
  • La comunicazione di avvio del procedimento notificata all’indirizzo PEC indicato dall’interessato è idonea, in assenza di aggiornamento dell’indirizzo da parte del destinatario, a consentire l’esercizio delle prerogative partecipative e difensive.
  • Quando il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro non sia imputabile al lavoratore, la mancata produzione della documentazione necessaria e richiesta dall’amministrazione può comportare l’insussistenza in fatto dei presupposti del titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardivitàTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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