Cassazione Civile, Ordinanza n. 13667/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, notificati nel dicembre 2014. Il contribuente aveva proposto ricorso oltre il termine ordinario di impugnazione, ma dopo la notifica degli avvisi aveva presentato istanza di accertamento con adesione. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; la CTR ha invece ritenuto che l’istanza di adesione sospendesse automaticamente per 90 giorni il termine di impugnazione, indipendentemente dall’esito del procedimento e dal fatto che il contribuente non si fosse poi presentato all’incontro fissato. Inoltre, la CTR aveva escluso il raddoppio dei termini di accertamento per ragioni collegate alla ritenuta insussistenza di un reato tributario rilevante e aveva escluso l’applicabilità del raddoppio anche all’IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 218/1997, sostenendo che la mera presentazione dell’istanza non potesse neutralizzare il comportamento successivo del contribuente; 2) violazione delle norme sul raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. 600/1973, art. 57 d.P.R. 633/1972 e artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000, per avere la CTR escluso il raddoppio sulla base di una soglia di punibilità non pertinente al reato contestato; 3) vizio di motivazione / errore nella valutazione del fatto-reato presupposto, poiché gli atti indicavano l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la segnalazione ex art. 2 d.lgs. 74/2000; 4) violazione delle norme che, ratione temporis, estendevano il raddoppio dei termini anche all’IRAP.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sospensione di 90 giorni prevista dall’art. 6, comma 3, d.lgs. 218/1997 opera automaticamente con la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione e non viene meno per il mancato comparire del contribuente al contraddittorio. Tuttavia, ha rilevato d’ufficio che, anche tenendo conto della sospensione, il ricorso originario era comunque tardivo rispetto al termine di cui all’art. 21 d.lgs. 546/1992. Tale tardività integra una decadenza che incide su un requisito fondante del processo e può essere rilevata d’ufficio, anche in sede di legittimità. Per questo la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., assorbendo le ulteriori questioni sui termini di accertamento e sull’IRAP. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e dichiarato irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Il termine per proporre ricorso avverso l’atto impositivo è perentorio; la sua violazione determina decadenza dall’azione ed è rilevabile d’ufficio.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218/1997
La sospensione di 90 giorni del termine di impugnazione opera automaticamente dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, indipendentemente dall’esito della procedura e dal successivo comportamento omissivo del contribuente.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Norma invocata sulla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento; la Corte non la esamina nel merito perché la questione resta assorbita.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Norma invocata sul raddoppio dei termini in materia IVA; la Corte non ne affronta il merito per assorbimento.
artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000
Norme richiamate per individuare il reato tributario presupposto del raddoppio dei termini; la Corte non decide sul punto perché assorbito.
art. 43, comma 2-bis, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l’applicazione del raddoppio anche all’IRAP; la questione è assorbita.
artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446/1997
Disposizioni invocate in relazione all’IRAP; la Corte non si pronuncia nel merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Motivo formulato come vizio di motivazione/errore nella valutazione del fatto presupposto; non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 382, comma 3, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita, come nel caso di ricorso originario tardivo.
art. 2969 c.c.
La decadenza dal diritto di agire in giudizio in materia sottratta alla disponibilità delle parti è rilevabile d’ufficio.
Massime di principio
- La sospensione del termine per impugnare un avviso di accertamento conseguente all’istanza di accertamento con adesione decorre automaticamente dalla data di presentazione dell’istanza, senza che rilevino l’esito del procedimento o l’eventuale mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio.
- La tardività del ricorso introduttivo, quando integra una decadenza dall’azione in materia non disponibile dalle parti, è rilevabile d’ufficio anche nei gradi successivi e in sede di legittimità.
- Quando il ricorso originario è inammissibile per tardiva proposizione, la sentenza che abbia erroneamente deciso nel merito va cassata senza rinvio, poiché il processo non poteva validamente proseguire.
- Le questioni sul raddoppio dei termini di accertamento restano assorbite se viene accertata una causa processuale che rende inammissibile il ricorso introduttivo.
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