Cassazione Civile, Ordinanza n. 15566/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione per il rilascio di un immobile occupato, l'ufficiale giudiziario nominava un soggetto custode dei beni mobili rinvenuti all'interno. Su autorizzazione del giudice dell'esecuzione, tali beni venivano trasferiti presso un depositario professionale, con maturazione di spese di custodia e deposito. Il custode otteneva decreto ingiuntivo per il rimborso delle somme anticipate; il proprietario/opponente contestava il credito, sostenendo di aver richiesto la restituzione dei beni sia prima sia dopo il trasferimento al depositario e deducendo l'illegittimità del diniego di riconsegna. I giudici di merito rigettavano l'opposizione ritenendo, da un lato, non decisiva la richiesta di restituzione formulata prima della consegna al depositario e, dall'altro, legittimo il rifiuto di restituzione per effetto del diritto di ritenzione spettante al custode/depositario in assenza del pagamento integrale del corrispettivo dovuto. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/violazione dell'art. 132 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse impropriamente valorizzato la mancanza di specifici motivi di gravame; (2) violazione dell'art. 342 c.p.c. e delle norme sul deposito e sulla custodia, censurando l'omessa considerazione nel merito del motivo di appello relativo al rifiuto di restituzione dei beni e sostenendo che la semplice richiesta del proprietario bastasse per ottenerne la riconsegna; (3) violazione delle norme sulla motivazione, sull'interpretazione degli atti e sull'onere della prova, per avere la Corte ritenuto non provata l'offerta di pagamento dell'intero dovuto e per non avere ammesso la prova testimoniale articolata per dimostrarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato, sul primo motivo, che l'eventuale imprecisione nel riferimento all'art. 345 c.p.c. anziché all'art. 342 c.p.c. non incideva sul decisum, poiché la Corte d'appello non aveva dichiarato inammissibile l'appello ma lo aveva respinto nel merito. Sul secondo motivo ha ritenuto che la doglianza, nella parte in cui denunciava un'omessa pronuncia, fosse inammissibile perché non correttamente veicolata come violazione dell'art. 112 c.p.c. e, comunque, che la decisione di merito fosse sorretta da autonoma ratio decidendi: il diritto di ritenzione del custode/depositario ex artt. 2756, comma 3, e 2761, comma 4, c.c., in difetto di pagamento integrale dei crediti privilegiati. Sul terzo motivo ha reputato che la prova testimoniale invocata fosse inidonea, perché generica quanto all'esatta somma offerta e alle modalità dell'offerta, e quindi non decisiva ai fini del superamento della ratio decidendi fondata sulla mancata prova dell'effettivo pagamento o dell'offerta seria e completa. È stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la presa d'atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, essendo il resistente intimato.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi; l'imprecisione nel richiamo normativo non determina nullità quando la decisione è comunque intellegibile e sorretta nel merito.
art. 342 c.p.c.
La specificità dei motivi di appello rileva ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ma nel caso concreto la Corte d'appello non ha dichiarato inammissibile l'appello, limitandosi a respingerlo nel merito.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su un motivo di appello deve essere dedotta come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con precisa allegazione della persistenza del motivo fino alla precisazione delle conclusioni.
art. 1766 c.c.
Il deposito implica l'obbligo di custodire e restituire la cosa mobile ricevuta.
art. 1768 c.c.
Il depositario risponde con la diligenza del buon padre di famiglia.
art. 1771 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia secondo la Corte.
art. 2756, comma 3, c.c.
Il creditore per spese di custodia e conservazione può opporre il diritto di ritenzione fino al soddisfacimento del credito privilegiato.
art. 2761, comma 4, c.c.
È riconosciuto il diritto di ritenzione del depositario per il credito privilegiato relativo alle spese di custodia/deposito, sino al pagamento integrale.
art. 1362 c.c.
Richiamato per contestare l'interpretazione dei capitoli di prova, ma la Corte ha ritenuto la prova comunque generica e non decisiva.
art. 1363 c.c.
Richiamato per l'interpretazione complessiva dei capitoli di prova, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'offerta di pagamento integrale del dovuto incombeva sul soggetto che pretendeva la restituzione dei beni.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla mancata ammissione della prova non è stata ritenuta decisiva, perché la prova articolata era generica e non idonea a sovvertire l'esito di merito.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La motivazione può essere resa anche mediante richiamo alle ragioni dell'ordinanza istruttoria che abbia respinto una prova inammissibile, se la decisione è comunque intellegibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato dovuto sul ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se la sentenza d'appello contiene un riferimento normativo impreciso ma la decisione è comunque chiaramente fondata nel merito, non si configura nullità per difetto di motivazione quando la ratio decidendi è ricostruibile senza incertezze.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello va censurata come violazione dell'art. 112 c.p.c. e richiede una deduzione specifica della permanenza del motivo sino alla precisazione delle conclusioni; non basta richiamare genericamente la mancata considerazione della doglianza.
- Nel deposito custodiale o professionale, la mancata restituzione dei beni può essere legittimata dal diritto di ritenzione del depositario/custode per i crediti privilegiati relativi a custodia e deposito, finché non sia soddisfatto integralmente il credito garantito.
- Chi pretende la restituzione dei beni trattenuti per spese di custodia deve provare non solo la richiesta di rilascio, ma anche l'offerta seria, specifica e integrale del dovuto, poiché la generica disponibilità al pagamento non è sufficiente a superare il diritto di ritenzione.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale non determina cassazione se i capitoli sono generici o non decisivi, cioè se non consentono di dimostrare con certezza circostanze idonee a sovvertire le risultanze che sorreggono la decisione di merito.
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