Sentenza del 24/11/2016 n. 23995 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per l'anno d'imposta 2005, i ricavi dichiarati dalla società in relazione alla vendita di immobili, ai fini IVA, IRES e IRAP. L'accertamento si fondava su una pluralità di elementi presuntivi: differenze tra i prezzi dichiarati nei contratti e gli importi dei mutui concessi agli acquirenti, scostamenti rispetto alle quotazioni OMI, dichiarazioni di alcuni acquirenti circa il pagamento di prezzi superiori a quelli risultanti dagli atti e confronti con i prezzi di vendita di immobili analoghi nella stessa zona. La società ha contestato, tra l'altro, la motivazione della sentenza, l'utilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti, l'uso delle quotazioni OMI e la sufficienza degli elementi presuntivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quinto motivo, rispettivamente per assenza di specifica deduzione del pregiudizio processuale, erronea formulazione dei vizi motivazionali e violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Ha ritenuto infondati gli altri motivi, affermando che la sentenza regionale era sufficientemente motivata, che l'eccezione sulle dichiarazioni degli acquirenti era stata implicitamente respinta, che le quotazioni OMI potevano essere utilizzate come presunzioni semplici e che i diversi elementi indiziari potevano essere valutati globalmente. È stata confermata la legittimità dell'accertamento e la società è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4
concisa esposizione dello svolgimento del processo; succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto
La sentenza è valida se consente di comprendere i fatti rilevanti e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessario esaminare espressamente ogni argomento o prova dedotta dalle parti.
Art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica logicamente il rigetto della domanda o dell'eccezione non esaminata espressamente.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere qualificati correttamente: i vizi che comportano nullità della sentenza vanno dedotti ai sensi del n. 4, mentre la censura motivazionale deve essere formulata senza cumulare in modo indistinto vizi diversi.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda, riportandone il contenuto rilevante e precisando dove siano stati prodotti; il mancato rispetto comporta l'inammissibilità della censura.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Consente la rettifica dei redditi d'impresa sulla base di elementi presuntivi idonei, purché gravi, precisi e concordanti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Consente la rettifica dell'IVA quando l'Amministrazione disponga di elementi che dimostrino ricavi o corrispettivi superiori a quelli dichiarati.
Legge n. 88 del 2009, art. 24
Le quotazioni OMI non costituiscono, da sole, una presunzione legale del maggior valore o corrispettivo; possono tuttavia essere utilizzate come elementi indiziari o presunzioni semplici insieme ad altri dati.
Artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c.
La prova presuntiva richiede fatti noti dai quali, secondo un ragionamento logico, si possa desumere il fatto ignoto. Più indizi devono essere valutati complessivamente e la loro concordanza può rendere legittima la ricostruzione del maggior corrispettivo.
D.M. Giustizia n. 55 del 2014
Disciplina i parametri per la liquidazione delle spese processuali, applicati dalla Corte nella condanna della società soccombente.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI non sono sufficienti, da sole, a dimostrare un maggior prezzo di vendita, ma possono concorrere alla prova se accompagnate da altri elementi concreti e convergenti.
- In materia di accertamenti immobiliari, differenze tra prezzo dichiarato, importo del mutuo, dichiarazioni degli acquirenti e prezzi di immobili comparabili possono formare un quadro presuntivo grave, preciso e concordante.
- Gli indizi non devono necessariamente essere valutati isolatamente per ciascun immobile quando la loro convergenza dimostri l'esistenza di un sistema generalizzato di occultamento dei ricavi.
- Una censura processuale è utile solo se la parte dimostra quale concreto pregiudizio alla difesa o alla decisione abbia prodotto il vizio denunciato.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, riportandone il contenuto rilevante e la collocazione processuale.
- Il giudice può rigettare implicitamente un'eccezione quando la motivazione complessiva della decisione sia incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione stessa.
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