L.R. Umbria 3/2001
Modificazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 3 del 15 gennaio 2001 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, sostituendo nel comma 1 dell’art. 19 il riferimento ai piani stralcio con quello ai piani straordinari e alle relative misure di salvaguardia previste dal D.L. n. 180/1998. La modifica adegua il testo alle successive innovazioni della normativa statale in materia di assetto idrogeologico.
Modifica alla disciplina regionale dell'attività di cava e del riuso di materiali da demolizione
Modifica alla disciplina regionale dell’attività di cava e del riuso di materiali da demolizione
La legge regionale dell’Umbria 15 gennaio 2001, n. 3 introduce un aggiornamento testuale alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, che disciplina l’attività di cava e il riuso di materiali provenienti da demolizioni. L’intervento non riscrive la materia, ma corregge il rinvio contenuto in una specifica disposizione della legge del 2000.
Contenuto della modifica
La legge sostituisce, nel comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 2 del 2000, il riferimento:
- ai «piani stralcio e alle misure di salvaguardia di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180»; con quello:
- ai «piani straordinari e alle misure di salvaguardia di cui al comma 1-bis dell’art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni».
Effetti della modifica
L’effetto della legge è quindi quello di adeguare il rinvio normativo della disciplina regionale alla formulazione aggiornata della normativa statale richiamata. La modifica incide solo sul richiamo contenuto nell’art. 19 della legge regionale del 2000 e non introduce, nel testo qui fornito, nuove procedure, nuovi obblighi o nuove misure sostanziali.
Ambito territoriale e applicazione
La legge vale esclusivamente per il territorio della Regione Umbria. Non contiene una disciplina temporanea o limitata a un esercizio specifico; si tratta di una modifica normativa destinata a inserirsi stabilmente nel testo regionale richiamato.
Profili di attualità
L’atto è una modifica legislativa puntuale e, in sé, non appare obsoleto nel contenuto formale, poiché interviene su una disposizione regionale ancora descritta come parte del testo consolidato vigente.
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