Cassazione Civile, Ordinanza n. 10957/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di un contribuente, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, addizionale regionale e comunale, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. L'Ufficio, all'esito di una verifica fiscale, aveva disconosciuto costi e detrazioni ritenendo che parte della documentazione richiesta in sede amministrativa non fosse stata esibita tempestivamente, e aveva inoltre contestato prestazioni rese in subappalto in regime di reverse charge. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, ma la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello del contribuente, ritenendo utilizzabile la documentazione prodotta in giudizio e infondata la pretesa erariale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su profili non devoluti, come la richiesta specifica dei documenti, l'avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione e la dolosità dell'omissione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992; 3) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 2727 e 2697 c.c., in tema di inutilizzabilità dei documenti non esibiti in fase amministrativa e di prova della dolosità del rifiuto. Il contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per tardività e per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha respinto sia le eccezioni preliminari del controricorrente sulla tardività e sull'autosufficienza del ricorso, sia tutti i motivi proposti dall'Agenzia. Ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione e sufficientemente autosufficiente l'atto introduttivo. Nel merito, ha escluso l'extrapetizione, affermando che il giudice di merito poteva e doveva qualificare la fattispecie alla luce delle norme applicabili; ha escluso la motivazione apparente, riconoscendo alla sentenza impugnata una ratio decidendi chiara e non meramente apparente; infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto e perché la CTR aveva correttamente sussunto la vicenda nella disciplina degli artt. 33 d.P.R. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/1972, accertando l'assenza dei presupposti per l'inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare è stato applicato secondo la disciplina ratione temporis, con riferimento alla tempestività del ricorso per cassazione.
art. 366 c.p.c.
L'atto di ricorso è stato ritenuto sufficientemente chiaro e autosufficiente quanto all'esposizione dei fatti e delle censure.
art. 112 c.p.c.
Non vi è extrapetizione quando il giudice qualifica giuridicamente i fatti e applica d'ufficio la norma corretta ai presupposti accertati.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La motivazione non è apparente se consente di individuare la ratio decidendi e il percorso argomentativo seguito dal giudice.
art. 32 d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha precisato che nel caso concreto la fattispecie era da sussumere nelle norme sulla verifica, non in quelle sul questionario.
art. 51 d.P.R. 633/1972
Richiamato come norma relativa ai controlli documentali, ma ritenuta non applicabile al caso concreto.
art. 33 d.P.R. 600/1973
È la disciplina ritenuta applicabile alla verifica fiscale svolta dall'Amministrazione nel caso concreto.
art. 52 d.P.R. 633/1972
In caso di verifica, l'inutilizzabilità dei documenti opera solo se vi è stato specifico rifiuto di esibizione, con richiesta puntuale, avvertimento delle conseguenze e condotta dolosa del contribuente.
art. 2727 c.c.
Richiamato in ricorso, ma non decisivo perché la Corte ha escluso che vi fosse errore di sussunzione o di prova tale da imporre la cassazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in ricorso, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a un nuovo apprezzamento del fatto già compiuto dal giudice di merito.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Evocato dal contribuente e richiamato dal testo come norma sul contraddittorio endoprocedimentale, menzionata in relazione alla distinzione tra verifica e controlli a tavolino.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza dell'amministrazione ricorrente.
d.l. 50/2017, art. 11, comma 9
Applicato per il regime transitorio di proroga del termine di impugnazione nel periodo indicato dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non ricorre extrapetizione se il giudice di merito, a fronte dei fatti allegati e accertati, li qualifica giuridicamente secondo la norma corretta, anche se diversa da quella richiamata dalla parte.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, solo quando non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta il dissenso sulla sufficienza o sulla correttezza del ragionamento.
- Nelle verifiche fiscali la preclusione all'utilizzo dei documenti non esibiti in sede amministrativa opera solo se l'Amministrazione provi la specifica richiesta, l'avvertimento delle conseguenze della mancata esibizione e un vero rifiuto, anche doloso, da parte del contribuente.
- Quando la censura mira a contestare l'accertamento del fatto e l'apprezzamento delle prove compiuti dal giudice di merito, essa è inammissibile in cassazione se non denuncia un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La distinzione tra controlli documentali e verifiche fiscali incide sulla disciplina applicabile alla produzione tardiva dei documenti e sull'onere probatorio relativo alla loro utilizzabilità.
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