Cassazione Penale, Sentenza n. 36742/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Marsolo ha chiesto la restituzione di 800,00 euro versati il 30/08/2022, somme corrispondenti alla pena pecuniaria irrogata con sentenza del 13/04/2018 (divenuta irrevocabile il 09/10/2018). In precedenza, per inadempimento alla cartella esattoriale, la pena pecuniaria era stata convertita dal Magistrato di Sorveglianza nella sanzione sostitutiva della libertà controllata (quattro giorni), eseguita dal 16 al 19/12/2021. Marsolo sostiene che il pagamento successivo e tardivo fu indotto da una nuova richiesta dell'ente riscossore, resa possibile da una irregolarità nella notifica originaria della cartella, e quindi era indebito. Il Tribunale di Termini Imerese aveva rigettato la richiesta ritenendo che la fase esecutiva fosse esaurita e che la restituzione andasse chiesta all'amministrazione beneficiaria, non potendo il giudice dell'esecuzione revocare una pena convertita e già eseguita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Termini Imerese per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che non risultino dagli atti acquisiti elementi decisivi sulla regolarità della notifica della cartella e sull'eventuale iniziativa dell'ente riscossore che avrebbe indotto il pagamento tardivo. Ha precisato che, se il versamento indebito è stato conseguenza di una sollecitazione o iniziativa dell'ente incaricato della riscossione (noncurante dell'avvenuta conversione ed esecuzione della pena sostitutiva), la questione rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e deve essere definita previa instaurazione del contraddittorio anche con l'ente beneficiario. Se invece il pagamento è stato spontaneo e non indotto dall'ente, la controversia potrebbe essere devoluta alla sede amministrativa/di tutela della restituzione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio per approfondire i fatti rilevanti e valutare la competenza e l'eventuale ristoro.
Norme richiamate
norme sulla conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva e competenza del Magistrato di Sorveglianza
La Corte riconosce che la conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva (libertà controllata) e la sua integrale esecuzione possono esaurire la fase esecutiva, ma sottolinea che tale esaurimento non impedisce al giudice dell'esecuzione di valutare, mediante contraddittorio, fatti sopravvenuti relativi ad attività esecutive dell'ente riscossore che abbiano determinato un versamento indebito.
norme sulla competenza del giudice dell'esecuzione
Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sugli incidenti e sulle questioni insorte a valle della formazione del giudicato che attengono alla fase esecutiva, inclusa l'attività dell'ente incaricato della riscossione se tale attività abbia influito sull'esecuzione o sul pagamento indebito.
principi sulla ripetizione dell'indebito e sulla restituzione a favore del condannato
Se il pagamento è indebito perché dovuto a un'irregolarità o a una sollecitazione dell'ente riscossore, il condannato può ottenere la restituzione; se invece il pagamento è spontaneo e non indotto, la controversia può richiedere un'azione diretta nei confronti dell'amministrazione che ha riscosso l'importo.
Massime di principio
- Se una pena pecuniaria è stata convertita in sanzione sostitutiva ed eseguita integralmente, l'esecuzione può considerarsi esaurita; pagamenti successivi non automaticamenterientrano nell'esecuzione, salvo che siano stati indotti dall'ente di riscossione.
- Quando il pagamento tardivo è frutto di un'iniziativa o sollecitazione dell'ente incaricato della riscossione (es. nuova richiesta inviata nonostante la conversione ed esecuzione), la questione attiene all'attività esecutiva e rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione, che deve decidere dopo il contraddittorio con l'ente beneficiario.
- Se il versamento è stato spontaneo e non indotto dall'ente, la strada per ottenere la restituzione è in primo luogo quella verso l'amministrazione che ha incassato (azione di ripetizione di indebito), mentre il giudice dell'esecuzione potrebbe non essere la sede adeguata.
- È fondamentale produrre prove documentali circa la regolarità/irregolarità della notifica della cartella e circa eventuali solleciti successivi dell'ente riscossore; in mancanza di fatti decisivi, il giudice può disporre approfondimenti o rinviare.
- In presenza di dubbio sui fatti rilevanti, la Corte può annullare e rinviare la decisione al giudice di merito per un nuovo esame istruttorio e per l'instaurazione del necessario contraddittorio.
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