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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17100/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del GIP del 23/10/2025 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura di custodia in carcere nei confronti di Aloi. Aloi è gravemente indiziato di essere promotore di un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e di vari reati fine, tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente deduceva, in sintesi: vizio di motivazione e violazione del principio ne bis in idem cautelare perché il primo appello non avrebbe affrontato questioni relative alla procedura di acquisizione dei dati dai server criptati Sky ECC; omessa valutazione di elementi decisivi quali la presunta illegalità dell'acquisizione delle chat da server esteri (Francia/Belgio) e l'inutilizzabilità di tali chat per accesso abusivo estero; contestazione dell'attribuzione esclusiva del dispositivo Sky ECC all'indagato; eccezione di preclusione all'acquisizione istruttoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per preclusione processuale (litispendenza/ne bis in idem cautelare): essendo pendente un precedente appello cautelare che investiva lo stesso thema decidendum relativo ai presupposti di applicazione della misura cautelare, la nuova impugnazione non poteva essere esaminata. La Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che i motivi fossero formulati in modo diverso, poiché conta l'identità del tema sottoposto a decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; sono stati dati gli avvisi previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come base formale per le istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare; il Tribunale ha valutato la pendenza del primo procedimento instaurato con atto ex art. 299 quale causa di preclusione per il successivo appello cautelare.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Rilevata come normativa sostanziale relativa all'aggravante applicata ai reati contestati; la gravità indiziaria fondata anche su elementi acquisiti è stata considerata dal GIP nel disporre la misura, e ciò costituisce il contenuto del thema decidendum oggetto di impugnazione.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Richiamato in relazione ai reati di traffico di sostanze stupefacenti; colloca le condotte contestate nel quadro della normativa sugli stupefacenti cui si riferisce la misura cautelare.

  • principio del ne bis in idem cautelare / litispendenza

    Applicato dalla Corte per affermare che non è ammissibile proporre una nuova istanza cautelare o un nuovo appello avente lo stesso oggetto e basato sugli stessi elementi mentre un precedente appello cautelare sul medesimo thema decidendum è ancora pendente; la regola mira a evitare frammentazione delle impugnazioni e decisioni contrastanti.

  • art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla motivazione del ricorso in Cassazione (obbligo di enunciazione dei motivi nei limiti strettamente necessari), recepito nella fase di ammissione del ricorso.

  • art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'irrevocabilità della richiesta di trattazione orale, con conseguente svolgimento dell'udienza camerale anche dopo che il difensore aveva revocato la richiesta.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che autorizza l'udienza camerale; la Corte ha celebrato l'udienza ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Invocato per la determinazione delle conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e alla sanzione, sulla base dell'assenza di causa di non attribuibile colpa che giustifichi l'esenzione dalla sanzione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Applicato per gli adempimenti successivi alla condanna pecuniaria (notifiche e comunicazioni alla cancelleria).

Massime di principio

  • Non è ammesso proporre un secondo appello cautelare avente lo stesso thema decidendum mentre un primo appello cautelare sul medesimo oggetto è ancora pendente: scatta la preclusione per litispendenza/ne bis in idem cautelare.
  • La diversità formale o l'argomentare in modo diverso non supera la preclusione se la questione sostanziale sottoposta alla decisione è identica a quella già pendente.
  • Per evitare l'inammissibilità, chi impugna deve riunire nella prima impugnazione tutti i motivi rilevanti o, se intende proporre un nuovo appello, rinunciare o revocare l'appello pendente che concerne lo stesso thema decidendum.
  • Le censure sulla legalità dell'acquisizione di prove estere (es. server criptati) restano disponibili come motivo di impugnazione, ma non possono essere riformulate in un nuovo procedimento cautelare pendente per lo stesso oggetto senza rischiare la preclusione.
  • Se si dispongono di elementi realmente nuovi e decisivi che incidono sul thema decidendum, occorre spiegitarne la novità e la rilevanza per giustificare una nuova impugnazione; altrimenti la Corte può dichiararla inammissibile.
  • La procedura cautelare richiede attenzione strategica: concentrare le doglianze, valutare la possibilità di rinuncia all'impugnazione precedente o chiedere un unico giudizio per evitare sanzioni e spese derivanti da impugnazioni ripetute.
  • Le sanzioni processuali (spese e ammende) possono essere applicate quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si riscontra una causa di esclusione della colpa nella ripetizione dell'impugnazione.

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