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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32963/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni di acque piovane e reflue in un garage sito in Via Jacopo Sannazzaro n. 40. Il condominio danneggiato aveva promosso un accertamento tecnico preventivo, dal quale era emerso che le infiltrazioni derivavano da lesioni in un raccordo di collegamento tra il pozzetto dell'area condominiale di Via Marchese n. 26 e una condotta fognaria di natura privata, utilizzata dai condomini della stessa via. Sulla base di tale accertamento, il condominio danneggiato aveva poi introdotto un giudizio ex art. 702-bis c.p.c. contro più condomini della medesima strada, chiedendo l'esecuzione dei lavori di ripristino e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il condominio ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Roma e di ACEA, assumendo che il tratto fognario fosse pubblico o comunque riconducibile a tali soggetti; 2) violazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che l'inserimento dell'impianto nella rete fognaria cittadina escludesse la custodia in capo ai condomini; 3) vizio motivazionale per il mancato accoglimento dell'istanza di nuova consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta decisiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del condominio di Via Marchese n. 16 sia il ricorso incidentale adesivo del condominio di Via Marchese n. 26. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertata natura privata del tratto fognario interessato; che il secondo motivo fosse parimenti inammissibile perché sviluppato su un presupposto fattuale incompatibile con la decisione di merito, la quale aveva escluso la natura comunale della condotta; e che il terzo motivo fosse inammissibile perché la mancata ammissione di una nuova CTU non integra, di regola, un omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente principale è stato condannato a rifondere le spese ai controricorrenti e sono stati posti a carico dei ricorrenti gli ulteriori oneri da contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La censura sulla mancata integrazione del contraddittorio è inammissibile quando muove da una questione estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da custodia presuppone che il danno derivi dalla cosa in custodia; nel caso deciso il motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva accertato la natura privata del tratto fognario, sicché il richiamo alla custodia pubblica non era pertinente.

  • art. 702-bis c.p.c.

    È stato il rito introduttivo del giudizio promosso dal danneggiato per ottenere ripristino e risarcimento.

  • art. 702-ter, comma 5, c.p.c.

    È il provvedimento del Tribunale confermato in appello, menzionato come antecedente processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione agli artt. 102 c.p.c. e 2051 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è stato escluso perché non può riguardare mere difese, questioni o valutazioni sulla CTU, ma solo un fatto storico principale o secondario decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore e delle memorie depositate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • La censura per mancata integrazione del contraddittorio è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e assume un presupposto fattuale diverso da quello accertato dal giudice di merito.
  • In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la doglianza deve misurarsi con l'effettiva natura e titolarità della cosa che ha causato il danno; non è sufficiente richiamare in astratto il principio sulla custodia dell'ente pubblico se il giudice di merito ha accertato che la cosa è privata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non già l'omessa valutazione di deduzioni difensive, critiche alla consulenza tecnica o la mancata ammissione di una nuova CTU.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il diniego di una nuova o integrativa CTU non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Se la sentenza d'appello fonda la decisione sull'accertamento che un tratto fognario è privato e posto al servizio di più condomini, i motivi che presuppongono una rete pubblica o un custode pubblico sono inidonei a scalfire la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità del custodeParti comuni
RamiProcesso civileResponsabilità civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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