Cassazione Penale, Sentenza n. 14359/2025 del 11/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Perugia che, nell'ambito dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena pecuniaria di euro 200,00 inflitta a Stefano Fusi Rubiano con sentenza del 5/10/2009 (irrevocabile il 21/12/2010). Il ricorso per cassazione denunciava carenza di motivazione e violazione/erronea applicazione di norme relative all'estinzione della pena pecuniaria (in particolare l'esistenza o meno di elementi normativi e processuali idonei a impedire l'estinzione), sostenendo che la pena si fosse estinta nel frattempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, secondo la disciplina vigente anteriore al d.lgs. n. 150/2022 (applicabile al caso), il termine per l'estinzione della pena pecuniaria decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza; cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione identificato nell'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento; e non è soggetto a cause di sospensione o interruzione salvo diversa previsione normativa. La Corte ha quindi ritenuto corretta l'ordinanza impugnata poiché l'esecuzione coattiva era iniziata con l'iscrizione a ruolo e il tentativo di notifica della cartella nel 2013, prima del compimento del termine di legge, impedendo l'estinzione della pena. Il ricorso è stato respinto (senza la condanna del ricorrente, come riportato dal provvedimento).
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Non applicabile ratione temporis perché il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore; perciò si applicano le norme previgenti sull'esecuzione e sull'estinzione della pena pecuniaria.
art. 172 cod. pen., comma 4
Stabilisce che il termine decorre dalla irrevocabilità della condanna o dal momento in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata; la Corte rileva controversie dottrinali e giurisprudenziali sull'applicazione della seconda ipotesi alla pena pecuniaria, ma conferma che il decorso ha inizio con l'irrevocabilità salvo che risulti una sottrazione effettiva alla esecuzione manifestata dall'iscrizione a ruolo.
art. 160 cod. pen. (e art. 159)
Le norme sulla prescrizione del reato (artt. 159-160) non impongono l'esistenza di cause di sospensione o interruzione analoghe per l'estinzione della pena pecuniaria; la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità automatica di tali cause in assenza di previsione normativa.
Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998, Boschetti (SS.UU.)
Principio secondo cui alcuni atti autoritativi producono effetti immediati e sono esecutivi dalla loro formazione; l'iscrizione a ruolo della pretesa costituisce manifestazione idonea della volontà dello Stato di esercitare la pretesa punitiva e impedisce l'estinzione della pena pecuniaria.
art. 139 e art. 140 cod. proc. civ.
Norme sul rito delle notificazioni, richiamate con riferimento alla giurisprudenza che considera talune notifiche (anche con rito per irreperibili) idonee a interrompere o incidere sul decorso temporale; tuttavia la Corte dà prevalenza all'iscrizione a ruolo quale momento decisivo.
art. 2943 cod. civ.
Norma sulla interruzione della prescrizione in diritto civile richiamata per distinguere i regimi: l'interruzione civile opera con la portata a conoscenza (notifica), ma tale disciplina non si applica alle pene pecuniarie penali in assenza di norma speciale.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale penale che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione; citata in relazione alle doglianze del ricorrente (vizi di motivazione e violazione di legge).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di riproduzione dei motivi di ricorso in cassazione (articolazione/formulazione del ricorso).
Massime di principio
- Se il reato è anteriore al d.lgs. n. 150/2022, si applicano le norme previgenti: il termine per l'estinzione della pena pecuniaria decorre dalla irrevocabilità della sentenza.
- L'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento è l'atto idoneo a far cessare la decorrenza del termine estintivo: una volta iscritta a ruolo la pretesa, l'estinzione per decorso del tempo non può più maturare.
- In assenza di normativa speciale, non si riconoscono cause di sospensione o interruzione della decorrenza della pena pecuniaria analoghe a quelle previste per la prescrizione del reato.
- La notifica della cartella esattoriale può essere rilevante (e in giurisprudenza talora sufficiente), ma l'iscrizione a ruolo rappresenta la manifestazione univoca della volontà esecutiva dello Stato e ha rilievo decisivo.
- Per valutare l'eventuale estinzione occorre verificare le date: irrevocabilità della sentenza, data di iscrizione a ruolo e ogni atto esecutivo realmente compiuto; se l'iscrizione è avvenuta prima del termine di estinzione, l'azione estintiva è impedita.
- In ipotesi similari, il difensore o la parte interessata deve acquisire prova documentale dell'eventuale iscrizione a ruolo o della notifica della cartella (registro ruolo, comunicazioni dell'ente riscossore) per dimostrare che l'esecuzione è iniziata.
- Se si ritiene applicabile una disciplina nuova (es. d.lgs. 150/2022), è necessario valutare la decorrenza temporale del reato per stabilire la normativa applicabile; le riforme non si applicano retroattivamente se la fattispecie è anteriore salvo espressa disposizione.
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