Sentenza n. 4879/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del bando di indizione della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, pubblicato in data 11/7/2025, prot. n. 290773/2025; - nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari dell’Agenzia delle Entrate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, sebbene non avessero potuto presentare la domanda di partecipazione. Dal testo emergono contestazioni riferite alla previsione del possesso della laurea quinquennale quale requisito di accesso, ritenuta non giustificata anche in comparazione con precedenti procedure concorsuali e con il bando relativo a posti presso la Direzione provinciale di Bolzano. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che i ricorrenti non avevano impugnato le graduatorie definitive medio tempore approvate. I ricorrenti hanno obiettato che la mancata partecipazione e la pluralità delle graduatorie regionali rendevano impossibile o eccessivamente difficoltosa la loro impugnazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il concorso si era concluso con l’approvazione delle graduatorie definitive, che i ricorrenti non avevano impugnato. Secondo il giudice, l’impugnazione del solo bando non poteva più procurare un’utilità concreta, poiché l’eventuale caducazione del bando non avrebbe travolto automaticamente le graduatorie finali, le quali implicavano ulteriori valutazioni riferite anche a una pluralità di soggetti. La pubblicazione delle graduatorie sul sito dell’Amministrazione, preceduta dai relativi avvisi, rendeva inoltre conoscibili gli atti e non eccessivamente difficoltosa la loro impugnazione, anche considerando la pluralità delle graduatorie regionali. Il TAR ha comunque rilevato, in via ulteriore, l’infondatezza nel merito delle censure. La previsione della laurea quinquennale era conforme al CCNL Funzioni centrali 2019-2021 e rientrava nella discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza. La scelta è stata ritenuta coerente con le responsabilità, l’autonomia e la crescente complessità delle funzioni, anche in ragione dell’ampliamento delle materie oggetto della selezione. Il diverso requisito previsto per la procedura relativa alla Direzione provinciale di Bolzano era giustificato dalle peculiarità del bilinguismo. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori, in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
CCNL Funzioni centrali triennio 2019-2021, Allegato A, pag. 74
Prevede, per la qualifica considerata, il possesso della laurea quinquennale in alternativa a quella triennale; il giudice ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione di richiedere nel bando la laurea quinquennale.
art. 7 del bando di concorso
Disciplina, secondo quanto emerge dalla sentenza, l’articolazione delle graduatorie per le diverse Direzioni regionali.
Massime di principio
- Nei procedimenti concorsuali, l’impugnazione iniziale del bando deve essere estesa agli ulteriori atti pregiudizievoli sopravvenuti, compresa l’approvazione della graduatoria finale; in mancanza, il ricorso contro il solo bando diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’eventuale accoglimento non possa più produrre un’utilità concreta.
- La graduatoria finale non costituisce una conseguenza inevitabile del bando, poiché la sua adozione comporta nuove valutazioni riferite anche a una pluralità di concorrenti; pertanto, l’eventuale annullamento del bando non determina automaticamente la caducazione della graduatoria non impugnata.
- La pubblicazione delle graduatorie concorsuali sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ove prevista dal bando e preceduta dai relativi avvisi, rende gli atti conoscibili e, di per sé, non rende eccessivamente difficoltosa la loro tempestiva impugnazione, anche quando siano state formate più graduatorie territoriali.
- La scelta dell’Amministrazione di individuare requisiti di accesso a un concorso rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per manifesta irragionevolezza; è legittima la previsione di una laurea quinquennale quando sia coerente con il livello di responsabilità, autonomia e complessità delle funzioni messe a concorso.
- La differenziazione dei requisiti di accesso tra procedure concorsuali può essere giustificata dalle concrete peculiarità delle funzioni o dell’articolazione territoriale interessata, come nel caso di una procedura caratterizzata dall’esigenza di garantire il bilinguismo.
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