Sentenza del 13/06/2016 n. 3529 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sanzioni amministrative da violazioni fiscali - Interessi - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la prescrizione di sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni fiscali e la pretesa applicazione degli interessi. Il ricorrente sosteneva che le sanzioni non producessero interessi e che il relativo termine di prescrizione fosse di cinque anni, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997. Contestava inoltre che la mancata impugnazione della cartella esattoriale potesse trasformare il termine prescrizionale quinquennale in quello ordinario decennale.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta. Le somme irrogate a titolo di sanzione non producono interessi ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 472/1997. Il termine di prescrizione delle sanzioni fiscali è quinquennale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, dello stesso decreto. La definitività della cartella per mancata impugnazione non determina l'applicazione del termine decennale, poiché quest'ultimo è riservato ai titoli di accertamento o di condanna divenuti definitivi, giudiziali o amministrativi. L'unico evento interruttivo indicato è l'impugnazione della cartella esattoriale.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
Le sanzioni amministrative tributarie, in quanto tali, non sono soggette alla maturazione di interessi.
Art. 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Le sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni fiscali sono soggette a prescrizione quinquennale.
Regime ordinario decennale della prescrizione
Il termine decennale non si applica automaticamente a una cartella esattoriale divenuta definitiva per mancata impugnazione; è riservato ai titoli di accertamento o di condanna definitivi, giudiziali o amministrativi, secondo i presupposti previsti dall'ordinamento.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie devono essere tenute distinte dal tributo e dagli interessi: il fatto che il debito sia riscosso mediante cartella non fa maturare interessi sulla componente sanzionatoria.
- Per le sanzioni fiscali il termine ordinario di prescrizione è, in linea generale, quinquennale, salvo validi atti interruttivi notificati nel rispetto della legge.
- La mancata impugnazione della cartella rende la pretesa non contestata, ma non converte automaticamente il termine di prescrizione quinquennale in quello decennale.
- Quando si verifica una richiesta tardiva di pagamento, occorre distinguere le diverse componenti del debito e verificare separatamente decorrenza, scadenza e atti interruttivi della prescrizione.
- La valutazione concreta richiede l'esame delle notifiche e degli eventuali atti successivi, perché un atto validamente notificato può interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine.
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