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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35702/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il Tribunale di Torino aveva rigettato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c.; la Corte d'appello di Torino, invece, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione perché mancava la prova documentale dell'avvenuta notifica al Ministero dell'Interno del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza. Secondo la Corte territoriale, l'omessa notificazione integrava un vizio di inesistenza non sanabile ex art. 291 c.p.c., con conseguente decadenza dall'azione processuale. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma la Corte ha rilevato che le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché riguardavano il merito della domanda di protezione, questione rimasta assorbita dalla preliminare declaratoria di inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non censurassero specificamente la statuizione della Corte d'appello fondata sulla mancata dimostrazione della notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione d'udienza, ma si limitassero a contestare il merito della domanda di protezione, non esaminato dal giudice di merito per effetto della questione preliminare assorbente. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero si era costituito tardivamente e solo per l'eventuale partecipazione all'udienza non celebrata.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ.

    richiamato come rito sommario utilizzato in primo grado per il ricorso del richiedente asilo.

  • artt. 2 e 14 d.lgs. 251/2007

    richiamati come basi normative della protezione sussidiaria domandata in via principale insieme allo status di rifugiato.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    richiamato come fondamento normativo della protezione umanitaria invocata dal richiedente.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    richiamato come ulteriore base normativa della protezione umanitaria.

  • art. 370 c.p.c.

    la costituzione del Ministero è avvenuta fuori termine ai sensi di questa norma, ma solo per eventuale partecipazione all'udienza.

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte d'appello ha escluso la sanatoria del vizio di notificazione ritenendolo inesistente e quindi non sanabile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la mancata attinenza dei motivi al decisum è stata assimilata alla mancata enunciazione dei motivi richiesti da questa disposizione, con conseguente inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto nel testo dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si dirigono solo contro questioni di merito rimaste assorbite nel giudizio di appello.
  • La censura che non attacca la specifica statuizione processuale posta a base della decisione impugnata è assimilabile alla mancanza dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., con rilevabilità officiosa dell'inammissibilità.
  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibile l'impugnazione per un vizio preliminare di notificazione, le doglianze sul merito della domanda non sono idonee a superare la decisione se non investono prima la statuizione processuale presupposta.
  • La costituzione tardiva della parte intimata, effettuata solo in vista di un'eventuale udienza non celebrata, non impone la regolazione delle spese di lite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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