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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4274/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione sostenendo che il Tribunale di Bergamo aveva errato nel calcolo del termine di prescrizione. In particolare ha rilevato che il corso della prescrizione era stato interrotto due volte dall'emissione del decreto di citazione a giudizio (01/10/2012 e, dopo la nullità della prima vocatio, 06/06/2017) e che, dunque, il termine prescrizionale non era maturato alla data della sentenza. Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 160 co. 1 cod. pen. (interruzione della prescrizione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha accertato che il decreto di citazione a giudizio emesso una seconda volta (dopo la declaratoria di nullità della prima per mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini) ha valore interruttivo della prescrizione e che gli atti interruttivi hanno valore oggettivo anche se l'atto è viziato. Ha ricalcolato il termine prescrizionale tenendo conto della pena effettiva risultante dalle aggravanti e degli aumenti applicabili (riduzione per tentativo, aumento per art. 625 n.2 e recidiva specifica entro i limiti normativi, poi ulteriore aumento ai sensi dell'art. 161 in relazione alla recidiva). In base a tale ricalcolo la prescrizione non era maturata alla data di decisione. Di conseguenza la sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, è stata annullata; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio di merito (primo grado) in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 160 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'errore denunciato riguardasse l'applicazione della norma sull'interruzione del corso della prescrizione e ha accolto l'eccezione del ricorrente: gli atti di richiamo all'esercizio dell'azione penale, come il decreto di citazione a giudizio, interrompono la prescrizione anche se successivamente l'atto sia affetto da vizi formali.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla nullità della prima vocatio in judicium per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini; la mancata notifica ha prodotto la nullità ma non ha fatto venire meno il valore interruttivo dell'atto di citazione successivo.

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Individua l'aggravante speciale per il furto in abitazione; la Corte la considera ai fini della determinazione della pena edittale massima da cui calcolare i termini di prescrizione.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamato per la disciplina delle aggravanti speciali correlate all'art. 625 n.2; concorso normativo considerato per il calcolo della pena base.

  • art. 56 cod. pen.

    Applicato per la determinazione della pena del tentativo (riduzione minima di un terzo rispetto alla fattispecie consumata), usato nel calcolo della pena effettiva ai fini prescrizionali.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma che stabilisce i termini di prescrizione in relazione alla pena: la Corte l'ha utilizzata per determinare il termine prescrizionale sulla base della pena massima risultante dopo gli aumenti e le riduzioni applicabili.

  • art. 99 co. 2 cod. pen.

    Regola l'effetto della recidiva specifica; la Corte l'ha interpretata nel senso che l'aumento per recidiva deve rispettare i limiti previsti e interagire con gli altri aumenti nel calcolo della pena ai fini prescrizionali.

  • art. 63 co. 4 cod. pen.

    Stabilisce il limite 'fino a un terzo' per il secondo aumento in presenza di più circostanze aggravanti a effetto speciale; la Corte lo ha applicato per contenere l'aumento dovuto alla recidiva nel calcolo complessivo della pena.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma relativa agli aumenti della pena in caso di recidiva e al cumulo delle pene; la Corte ha applicato un ulteriore aumento in misura della metà in relazione alla recidiva specifica, ai fini della determinazione della pena ai fini prescrizionali.

  • art. 623 lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato come base normativa per l'annullamento con rinvio (diversa composizione) nelle ipotesi di errore di calcolo della prescrizione; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Bergamo per il nuovo esame.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    La Corte ha qualificato la sentenza impugnata come 'predibattimentale' ai sensi di questa norma (sentenza adottata prima dell'apertura del dibattimento) e ne ha ricavato l'inappellabilità della decisione che aveva dichiarato la prescrizione.

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento erroneamente usato dal Tribunale di merito; la Corte ha chiarito che l'art. 469 è la norma corretta per qualificare la natura della decisione adottata prima del dibattimento.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Citado con riferimento al comma quarto, la Corte ha escluso l'applicazione di tale disposizione (che si riferisce al ricorso per saltum) nella fattispecie, confermando la trasmissione degli atti per il giudizio di primo grado.

  • art. 23 co. 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Riferimento procedurale all'udienza tenutasi ai sensi della norma emergenziale; utile a collocare temporalmente l'udienza e le formalità processuali straordinarie.

Massime di principio

  • Il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione anche se l'atto primario è stato successivamente dichiarato nullo per vizi di notifica: gli atti interruttivi hanno valore oggettivo e attestano la persistenza dell'interesse punitivo dello Stato.
  • Nel calcolo della prescrizione bisogna determinare correttamente la pena massima risultante dall'applicazione delle aggravanti e delle riduzioni (tentativo, aggravanti speciali, recidiva), rispettando i limiti previsti dalla legge per gli aumenti cumulabili.
  • Quando sono presenti più circostanze aggravanti a effetto speciale, il secondo aumento è limitato ('fino a un terzo') e l'aumento per recidiva deve essere contenuto nei limiti della pena che ha fondato la recidiva stessa.
  • L'art. 161 cod. pen. può comportare ulteriori aumenti percentuali in presenza di recidiva specifica e ciò incide sul calcolo del termine prescrizionale; è dunque necessario valutare attentamente la misura degli aumenti cumulabili.
  • Se il giudice di merito pronuncia una sentenza prima dell'apertura del dibattimento (sentenza predibattimentale), essa va qualificata ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., con conseguenze sulla impugnabilità; in caso di annullamento della decisione di estinzione per prescrizione gli atti devono essere trasmessi al Tribunale per il giudizio di merito.
  • Errori nel calcolo della prescrizione da parte del giudice di merito sono rilevabili in cassazione e possono condurre all'annullamento e alla ripresa del processo in primo grado.

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