Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/07/2017 n. 18479 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d’imposta 2001, 2002, 2003 e 2004, emessi per omessa dichiarazione e omesso versamento dell’imposta su fabbricati utilizzati come istituto di riabilitazione e cura. La Provincia religiosa sosteneva di beneficiare dell’esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività assistenziali e sanitarie, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), e della L. n. 222 del 1985. Il Comune contestava tale esenzione, sostenendo che le attività sanitarie fossero svolte con natura commerciale e in forma d’impresa e che il convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale fosse irrilevante ai fini dell’esenzione. La Provincia propose inoltre ricorso incidentale, deducendo l’inammissibilità o infondatezza degli appelli comunali per violazione delle norme processuali tributarie e per acquiescenza su alcune questioni.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito la questione relativa alla natura commerciale o non commerciale dell’attività sanitaria e alla spettanza dell’esenzione ICI. Nel corso del giudizio, Comune e Provincia hanno raggiunto un accordo transattivo quadro per definire tutti i contenziosi pendenti, incluso quello in esame, dichiarando congiuntamente di non avere più interesse alla prosecuzione. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e, considerato l’esito della lite, ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti. È stata inoltre dichiarata l’insussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività, tra cui quelle assistenziali e sanitarie.

    La norma era invocata dalla Provincia per sostenere l’esenzione dall’ICI. Il Comune contestava che l’attività sanitaria fosse effettivamente non commerciale. La Corte, a causa dell’accordo transattivo, non ha fornito una decisione definitiva sul punto.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 2? / L. n. 248 del 2006, art. 39, comma 1

    Richiamata nel ricorso incidentale in relazione alla questione dell’irretroattività.

    La Provincia sosteneva che la disciplina richiamata non potesse applicarsi retroattivamente agli anni d’imposta controversi. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito per effetto della cessazione della materia del contendere.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, 56 e 57

    Norme relative all’oggetto e ai limiti dell’appello tributario e al divieto di introdurre domande o motivi nuovi.

    La Provincia lamentava che il Comune avesse introdotto in appello una motivazione nuova, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per l’anno 2004. La Corte non ha deciso tale censura.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Disciplina dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

    Poiché il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono un accordo transattivo che definisce integralmente la controversia e dichiarano di non avere più interesse alla decisione, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare le questioni sostanziali e processuali ancora controverse.
  • L’interesse a ricorrere e a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se viene meno nel frattempo, il giudizio non viene deciso nel merito.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente alla vittoria processuale di una delle parti: l’esito dipende dall’accordo raggiunto, e normalmente le spese possono essere compensate.
  • Per ottenere l’esenzione ICI sugli immobili destinati ad attività assistenziali o sanitarie, non è sufficiente la natura religiosa o non commerciale dell’ente proprietario: occorre verificare concretamente la destinazione dell’immobile e le modalità effettive di svolgimento dell’attività.
  • La natura commerciale dell’attività sanitaria e l’eventuale svolgimento in forma d’impresa possono incidere sull’esenzione, ma la relativa valutazione deve essere compiuta alla luce della disciplina applicabile e dei fatti accertati; in questa sentenza, tuttavia, la Corte non ha espresso una conclusione definitiva su tale questione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.