Cassazione Civile, Ordinanza n. 31263/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso in seguito a dichiarazione DOCFA di variazione di un'unità immobiliare. L'Ufficio aveva rettificato il classamento proposto dal contribuente, attribuendo una diversa categoria e classe catastale. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto e aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione della disciplina sulla motivazione degli atti tributari e catastali, sostenendo che la rettifica derivava solo da una diversa qualificazione tecnica dei medesimi dati fattuali indicati nella DOCFA; 3) violazione delle norme catastali sul criterio di classamento, assumendo la correttezza della categoria attribuita all'immobile e la rilevanza dell'area cortilizia o a giardino quale elemento distintivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che, negli atti di classamento conseguenti a procedura DOCFA, la motivazione è sufficiente quando l'Ufficio indichi i dati oggettivi accertati e la classe attribuita, consentendo al contribuente di confrontarli con quelli dichiarati; l'insufficienza motivazionale si configura solo se l'Ufficio immuta gli elementi di fatto della proposta, non se compie una diversa valutazione tecnica degli stessi dati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione è stata dedotta nel primo motivo.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36
richiamato quale disciplina della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per articolare le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
L. n. 212 del 2000, art. 7
richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari.
L. n. 241 del 1990, art. 3
richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
D.M. n. 701 del 1994, art. 1
richiamato per la procedura DOCFA e per l'obbligo motivazionale dell'atto di classamento.
d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 56
richiamato nel terzo motivo per i criteri di classificazione catastale degli immobili.
L. n. 130 del 2022, art. 4, comma 1, lett. a)
richiamato nel dispositivo per individuare il nuovo giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; la relativa anomalia integra un error in procedendo solo se emerge dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con gli atti di causa.
- Negli avvisi di classamento catastale adottati all'esito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione è soddisfatto mediante l'indicazione dei dati oggettivi accertati dall'Ufficio e della classe attribuita, poiché il contribuente può comprendere le ragioni del classamento confrontando tali dati con quelli dichiarati.
- L'insufficienza motivazionale dell'atto catastale si configura solo quando l'Ufficio modifica gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione del contribuente; non è invece necessaria una motivazione analitica ulteriore quando la diversa rendita o classificazione dipenda da una diversa valutazione tecnica dei medesimi dati fattuali.
- Quando la decisione di merito si fonda esclusivamente sul difetto di motivazione dell'avviso, restano assorbite le censure attinenti alla correttezza sostanziale del classamento, che dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio se necessario.
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