Sentenza n. 2070/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3674/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3674/2024, relativa al pagamento del beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3674/2024 aveva condannato il Ministero a metterle a disposizione il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 maggio 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 3 marzo 2025, e tuttavia l'Amministrazione era rimasta inadempiente. Sono state chieste l'accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, in particolare la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il titolo e di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha disposto una penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato, fermo l'onere della parte di attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta. Ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che la relativa parcella deve essere presentata nei termini dell'art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero nella misura di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie all'attuazione del titolo.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
Consente di imporre una penalità di mora per l'ulteriore inottemperanza; nel caso concreto la penalità è stata quantificata negli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta proponibile dopo il decorso del termine previsto dalla norma.
art. 1 l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
È la base normativa del beneficio economico oggetto del titolo giudiziale azionato in ottemperanza.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo specifico agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza
Il termine per presentare la parcella decorre, secondo la sentenza, dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è divenuto definitivo, è stato notificato all'Amministrazione ed è inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, sussistono i presupposti per l'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza e imporre contestualmente una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Ai fini della liquidazione del compenso del commissario ad acta, la parcella deve essere presentata nei termini di decadenza previsti dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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