Cassazione Penale, Sentenza n. 42138/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per traffico internazionale e detenzione a fini di spaccio di circa 250 kg di cocaina (con aggravanti di ingente quantitativo e partecipazione a gruppo criminale transnazionale). Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al presunto pericolo di reiterazione, contestando le deduzioni del Tribunale basate su: precedente condanna e detenzione domiciliare, conversazioni intercettate, rifiuto di rispondere all'interrogatorio e rinvenimento di munizioni; la difesa ha invece sottolineato il lungo intervallo temporale, il limitato coinvolgimento temporale nelle indagini (tre giorni), il percorso di reinserimento (attività sportiva, volontariato, rispetto delle prescrizioni) e ha chiesto che il diritto al silenzio non venga avversamente interpretato; inoltre ha contestato l'interpretazione dei 'proiettili' e la loro rilevanza. (2) Vizio nella valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico): il Tribunale non avrebbe motivato specificamente perché le misure alternative fossero inadeguate nonostante il rispetto precedente delle prescrizioni e la presenza in casa di una compagna estranea agli ambienti criminali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica e non viziata: ha valorizzato la gravità dei fatti, la breve distanza temporale tra episodi diversi e la diversità di tipologia di reato come indici di rapporti stabili con contesti criminali; ha ritenuto rilevante il rinvenimento di proiettili (e ha precisato che il verbale indica proiettili e non bossoli), che anche se non dimostrano possesso stabile di un arma possono indicare disponibilità temporanea o rapporti con soggetti armati, non giustificati dalla difesa. Sul secondo motivo ha giudicato sufficiente la motivazione del Tribunale circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, pur senza una esaustiva disamina del rispetto delle prescrizioni pregresse, ritenendo che la detenzione delle munizioni e i collegamenti con ambienti malavitosi rendano inidonea una misura meno afflittiva. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 61-bis cod. pen.
La Corte prende atto delle aggravanti disciplinate dall'art. 61-bis (partecipazione a gruppo criminale o transnazionale) come fattore che aumenta la gravità della condotta e giustifica, insieme ad altri elementi, il mantenimento della custodia cautelare.
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 comma 1 e 80 comma 2
73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Le norme sul traffico di stupefacenti (art. 73) e sulle aggravanti (art. 80) sono state richiamate per qualificare la gravità degli illeciti contestati (importazione e detenzione a fini di spaccio) e per rafforzare la ragionevolezza della misura cautelare in relazione all'entità del carico e alle circostanze aggravanti.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La ricorrenza del pericolo di reiterazione può essere desunta da una combinazione di elementi (gravità del fatto, pluralità e diversità dei reati compiuti in breve arco temporale, rapporti con più contesti criminali), non da un unico elemento preso isolatamente.
- Il rinvenimento di munizioni, anche in assenza del ritrovamento dell'arma, può legittimare inferenze sulla disponibilità temporanea di armi o su rapporti abituali con soggetti armati, se la difesa non fornisce giustificazioni alternative credibili.
- Il diritto al silenzio dell'indagato non impedisce che il giudice valuti negativamente la mancata collaborazione quando sussistono altri indici di pericolo di reiterazione; tuttavia il silenzio non può essere usato come unica prova di colpevolezza.
- Il rispetto precedente delle prescrizioni non esclude automaticamente la custodia cautelare in carcere: il giudice valuta la complessiva concretezza del rischio e la possibilità che misure alternative siano efficaci a interrompere i contatti con ambienti criminali.
- In sede di legittimità la Corte non effettua una rivalutazione di merito dei fatti o delle prove; può intervenire solo se la motivazione del giudice a quo è illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente.
- La difesa che contesti elementi probatori (es. natura delle munizioni) dovrebbe proporre e documentare spiegazioni alternative plausibili per neutralizzare le inferenze del giudice; mere affermazioni generiche sono in genere insufficienti.
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