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Sentenza

Sentenza n. 839/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Cremona passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 275/2024 del Tribunale ordinario di Cremona, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto a beneficiare della Carta elettronica del docente, o di un equipollente, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia e per l’importo di 500 euro annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito difese né chiarimenti sull’inadempimento e sulla mancata attivazione del beneficio. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 23 ottobre 2024, mentre il ricorso di ottemperanza è stato notificato il 9 dicembre 2025. I ricorrenti hanno chiesto anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’ottemperanza previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la sentenza civile era passata in giudicato, e rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inerzia del Ministero e l’assenza di chiarimenti sulla mancata attivazione della Carta hanno consentito di ritenere provato l’inadempimento, anche alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente in favore dei ricorrenti. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché ritenuta sproporzionata e iniqua rispetto al credito, considerata la complessità oggettiva del contenzioso seriale e la natura della Carta, qualificata come incentivo alla crescita professionale e non come fonte di sostentamento necessaria. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricato di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla richiesta degli interessati. Il commissario agirà quale organo ausiliario del giudice e potrà adottare tutti gli atti necessari, compreso l’ordine alla struttura tecnica competente di consentire la registrazione dei ricorrenti e l’attivazione della Carta anche senza il possesso della qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l’ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È individuato dal TAR quale fondamento dell’azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di persistente inadempimento, di nominare un commissario ad acta e di adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica: può essere negata quando, in relazione al credito e alle circostanze concrete, risulti sproporzionata e iniqua.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora deve essere valutata alla luce della proporzionalità e dell’equità rispetto all’obbligazione da adempiere e alle circostanze dell’inadempimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere dall’amministrazione l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un diritto del privato e imposto all’amministrazione un obbligo di facere o di attribuzione di un beneficio.
  • Quando l’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non fornisce chiarimenti sulla mancata esecuzione del giudicato, l’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, unita alla produzione del titolo esecutivo e alla prova della sua notificazione, è sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda, secondo la regola di riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore.
  • Prima di procedere all’esecuzione nei confronti di un’amministrazione statale per un titolo esecutivo comportante il pagamento di somme di denaro deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in concreto, risulti sproporzionata o iniqua rispetto all’entità e alla funzione del credito, tenendo conto anche della complessità oggettiva dell’attuazione amministrativa e della natura non essenziale del beneficio dovuto.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice e non quale organo ordinario dell’amministrazione; può pertanto adottare tutti gli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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