Cassazione Penale, Sentenza n. 20499/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva parzialmente annullato l'ordinanza del GIP che disponeva la misura cautelare massima. I motivi censurati erano: 1) errata retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare per connessione qualificata ai sensi dell'art.297 c.3 c.p.p., sostenendo che le intercettazioni e l'informativa di un precedente procedimento avrebbero reso desumibili i fatti; 2) carenza e illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla sussumibilità della condotta nel quadro associativo e contestazione dell'aggravante ex art.416-bis, comma 6 c.p.; 3) indebita applicazione dell'aggravante per utilizzo del metodo mafioso. La difesa ha allegato alcune pagine di annotazioni con due intercettazioni ma non ha prodotto il precedente titolo custodiale né documentazione utile a provare la desumibilità richieste
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Sul primo motivo ha ritenuto che la difesa non ha assolto l'onere di dimostrare la desumibilità dei fatti dagli atti del procedimento anteriore e non ha prodotto il precedente provvedimento custodiale né gli elementi cronologici necessari. Sui restanti motivi la Corte ha osservato che la lunga esposizione di principi giurisprudenziali era in gran parte astratta e non costituiva una critica argomentata all'ordinanza impugnata; inoltre vi erano errori di riferimento nell'atto che ne hanno compromesso la fondatezza. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art.616 c.p.p.); trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto (art.94 disp. att. cod. proc. pen.)
Norme richiamate
art.297 comma 3 cod. proc. pen.
La retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare opera solo se i fatti oggetto della ordinanza successiva risultano 'desumibili' dagli atti del procedimento anteriore prima del rinvio a giudizio; la desumibilità richiede un compendio indiziario di gravità e completezza tale da giustificare la misura fin dal momento dell'emissione della prima ordinanza; la mera conoscibilità o disponibilità di un'informativa non è sufficiente. L'onere di dimostrare la desumibilità e la connessione qualificata grava sulla parte che ne invoca la applicazione in sede di riesame
art.416-bis c.p. (agg. ex comma 1 e comma 6 citato nel testo)
L'applicazione dell'aggravante richiede elementi specifici che attestino l'uso del 'metodo mafioso' o l'inquadramento associativo concreto; contestazioni generiche o esposizioni astratte di principi giurisprudenziali senza riferimenti probatori puntuali non possono invalidare la motivazione del giudice
art.606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i vizi denunciabili in Cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi formulati generici e non sufficientemente specifici per assolvere all'onere di censura
art.616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art.94 commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Previsione relativa all'inserimento nella cartella personale del detenuto di provvedimenti rilevanti; la Corte ha disposto l'invio della sentenza al direttore dell'istituto per gli adempimenti di legge
art.23 co.8 d.l. 137/2020
Richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma (procedura scritta nel riesame)
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare tra procedimenti con connessione qualificata è necessario dimostrare la 'desumibilità' dei fatti dagli atti del procedimento anteriore: occorre produrre il titolo custodiale precedente e un compendio documentale/dichiarativo di specifica significatività processuale
- La mera disponibilità di un'informativa o la conoscibilità di intercettazioni non sostituiscono la prova della desumibilità; va dimostrata l'effettiva conoscenza ponderata da parte dell'autorità inquirente nel periodo rilevante
- Le censure sull'applicazione dell'aggravante ex art.416-bis richiedono contestazioni circostanziate e prova o argomentazione concreta sui profili fattuali; esposizioni generiche di principi giurisprudenziali non bastano
- Errori formali, riferimenti errati o la mancanza di documenti essenziali nel ricorso possono determinare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni economiche
- In sede di riesame l'onere probatorio resta a carico della parte che invoca effetti favorevoli (es. retrodatazione); bisogna quindi allegare e spiegare cronologia, provvedimenti e atti pertinenti per consentire al giudice di valutare la fondatezza delle richieste
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